Corte costituzionale: Illegittimi alcuni articoli della legge regione siciliana n. 16/2016

La Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 26/09/2017 depositata ieri ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della legge della Reg...

09/11/2017

La Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 26/09/2017 depositata ieri ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Nel dettaglio sono stati dichiarati illegittimi:

  • l’art. 3, comma 2, lettera f);
  • l’art. 14, commi 1 e 3;
  • l’art. 16, commi 1 e 3.

Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri n. 135 dell'1 ottobre 2016 aveva deliberato l’impugnativa di alcuni articoli ritenendo che all'interno delle norme erano state inserite alcune disposizioni che esulavano dalla competenze legislative attribuite alle Regioni a Statuto speciale (leggi articolo).

Art. 3, comma 2, lett. f)

L’articolo 3 della legge regionale n. 16/2016 dispone il “Recepimento con modifiche dell'articolo 6 ‘Attività edilizia libera’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” ed entrando nel dettaglio, con l’art. 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 16/2016 era disposto che potevano essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo “gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni”. La Corte costituzionale ha deciso per l’illegittimità di tale lettera f) precisando che “Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera f), nella parte in cui consente di realizzare, in assenza di titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista”.

Art. 14, commi 1 e 3

L’articolo 14 della legge regionale n. 16/2016 dispone il “Recepimento con modifiche dell’articolo 36 ‘Accertamento di conformità’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” ed entrando nel dettaglio, con l’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 16/2016 era precisato che “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotti dall’articolo 1, nonché di cui all’articolo 13, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domandamentre al comma 3 era precisato cheIn presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita”. Entrambi i commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento; e nella parte in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria. 

Art. 16, commi 1 e 3

L’articolo 16 della legge regionale n. 16/2016 dispone il “Recepimento con modifiche dell’articolo 94 ‘Autorizzazione per l'inizio dei lavori’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” ed entrando nel dettaglio, con l’articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 16/2016 era precisato che “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7” mentre al comma 3 era precisato che “Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità”. Entrambi i commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale che ha precisato come le disposizioni regionali impugnate là dove sottraggono alla autorizzazione scritta le “opere minori”, escludendo peraltro ogni forma di comunicazione dei relativi progetti, si pongono in contrasto con il principio fondamentale della previa autorizzazione scritta, contemplato dall’art. 94 del t.u. edilizia, in materia di «protezione civile», e con i connessi principi di previa comunicazione dei relativi progetti. La Corte costituzionale precisa, anche, che, con riguardo ad analoghe norme regionali, nessun rilievo riveste la circostanza che la norma regionale esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere “minori”, rispetto alle quali sarebbe sufficiente l’autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore (sentenza n. 272 del 2016). Per un verso, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio) sono ricompresi nell’ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94 del t.u. edilizia) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell’ambito di applicazione dello stesso art. 94. Per altro verso, l’autorizzazione preventiva costituisce «uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare» (sentenza n. 272 del 2016). Ricordiamo che il comma 1dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7 disponeva che “Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64” e dava la possibilità di iniziare i lavori prima del rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori rilasciata dall’Ufficio del Genio civile. Da oggi per l’inizio dei lavori occorrerà attendere il rilascio della citata autorizzazione.

Art. 11, comma 4

Per ultimo ricordiamo come, invece, la Corte costituzionale con la stessa sentenza ha deciso per la legittimità dell’articolo 11, comma 4 precisando che la Regione siciliana non ha varato alcun limite di costituzionalità e, pertanto, per la norma censurata dal Governo non viene dichiarata alcuna incostituzionalità. Ricordiamo che l’articolo 11 della legge regionale n. 16/2016 dispone il recepimento con modifiche nella Regione siciliana dell’articolo 23 bis ‘Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed entrando nel dettaglio, con l’articolo 11, comma 4 della legge regionale n. 16/2016 era disposto che “All’interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette dalla normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i comuni, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente e con gli enti competenti per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire. L’individuazione di suddette aree può essere contenuta nella variante al vigente regolamento edilizio comunale di cui al punto 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5. E’ fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso il suddetto termine di 180 giorni, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un commissario nominato dalla Regione. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all’interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, per gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire nelle predette aree, non trova applicazione la segnalazione certificata di inizio attività”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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