Terremoto centro Italia: Il labirinto delle deroghe al Codice dei contratti

Sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28 novembre 2017 è stata pubblicata l’Ordinanza 20 novembre 2017, n. 489 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezi...

29/11/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28 novembre 2017 è stata pubblicata l’Ordinanza 20 novembre 2017, n. 489 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”.

Con la nuova Ordinanza, costituita da 9 articoli il Capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, dopo aver acquisito le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato ulteriori disposizioni:

  1. finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;
  2. per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo;
  3. concernenti il decreto legislativo n.  50/2016 per attività e interventi urgenti;
  4. in materia di strutture abitative di emergenza finalizzate a garantire la continuazione delle attività produttive;
  5. finalizzate a preservare il tessuto socio-economico nei territori interessati dagli eventi sismici;
  6. finalizzate a garantire la continuità dell'attività didattica;
  7. in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;
  8. in materia di ripristino della funzionalità degli edifici scolastici.

Relativamente alle disposizioni concernenti il Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, nell’articolo 3 dell'Ordinanza è precisato che al fine di garantire la realizzazione delle seguenti iniziative:

  • adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE) per l'assistenza alla popolazione o strutture modulari per garantire la continuità di servizi pubblici o delle attività economiche e/o produttive;
  • ampliamento e messa in sicurezza delle aree adibite a servizi cimiteriali interessati dagli eventi sismici, nonché per la movimentazione dei feretri;
  • interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali alternative al servizio delle abitazioni agibili ma intercluse;
  • interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica, delle reti idriche e fognarie e di distribuzione locale dei gas,

è possibile provvedere, tra l’altro, utilizzando l’articolo 163 del Codice dei contratti rubricatoProcedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”.

Mi chiedo e vi chiedo se a distanza di quasi un anno e mezzo dagli eventi sismici si può ancora parlare di eventi di somma urgenza e come è possibile definire di somma urgenza gli interventi individuati nel precedente elenco.

La realtà è che utilizzando l’articolo 163 del Codice dei contratti sono possibili varie deroghe allo stesso tra le quali l’affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici anche con definizione consensuale con l’operatore economico del corrispettivo.

Al comma 6 del citato art. 163 del Codice dei contratti è precisato che “Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. Orbene nel citato comma 1 è puntualizzato che “1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

Utilizzando la precedente definizione che, in verità alle lettere a) e b), contrasta con il comma 1 del citato articolo 163 dove si afferma che: “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”, sembra possibile derogare alle norme del Codice dei contratti ma è giusto segnalare che prima del decreto correttivo il riferimento non era a tutto il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 225/1992 ma soltanto alla lettera c) dello stesso comma e quindi, prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “decreto correttivo” era possibile derogare al Codice dei contratti soltanto in caso dicalamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

A cura di Paolo Oreto

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