Consiglio di Stato: Il cartello sufficiente a far decorrere i termini per l’impugnativa

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4830 del 18 ottobre 2017 precisa che l’apposizione del prescritto cartello di cantiere ha la funzione di esporre al ...

18/12/2017

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4830 del 18 ottobre 2017 precisa che l’apposizione del prescritto cartello di cantiere ha la funzione di esporre al pubblico i titoli edilizi rilasciati e i nominativi dei responsabili dall’attività edilizia in corso, onde consentire a eventuali controinteressati di far valere in sede amministrativa e/o giurisdizionale le proprie posizioni giuridiche soggettive eventualmente lese dall’attività edilizia (rendendo agevolmente individuabili i soggetti responsabili qualora durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nel confronti di terzi). È, quindi, onere di eventuali terzi attivarsi immediatamente e senza indugio presso i competenti uffici comunali per prendere visione del progetto.

Se, per un verso, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, per altro verso deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo, al fine di evitare la creazione di una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche in contrasto con il principio dell’affidamento.

Nella sentenza dei Giudici di Palazzo Spada, dunque, è precisato che deve ritenersi incontrovertibilmente comprovato che con l’esposizione del cartello di cantiere, i terzi sono messi a piena conoscenza dell’intervento progettato e, quindi, in grado di valutarne l’eventuale incidenza lesiva sulla propria sfera giuridica con la conclusione che il ricorso introduttivo di primo grado deve essere notificato entro il termine di decadenza di cui all’art. 41, comma 2, codice del processo amministrativo.

In allegato la sentenza n. 4830 del 18 ottobre 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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