BIM BUM BAM: L’allegra storia del BIM

L’1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il cosiddetto "Decreto BIM" previsto all’articolo 23, comma 13 del...

07/12/2017

L’1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il cosiddetto "Decreto BIM" previsto all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e mentre restiamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non possiamo fare a meno di raccontarne la storia partendo dalla legge delega n. 11/2016.

Nell’articolo 1, comma 1, lettera oo)  della legge 28 gennaio 2016, n. 11 era precisato che il Governo avrebbe dovuto adottare un nuovo codice dei contratti nel rispetto, tra l’altro, della valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori con la promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture.

In riferimento a tale previsione, nel comma 13 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 fu precisato che le stazioni appaltanti avrebbero potuto chiedere, in taluni casi, l’uso di tali metodi e strumenti elettronici e che il Ministero delle Infrastrutture, anche avvalendosi di una commissione, avrebbe dovuto predisporre un decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi.

La Commissione composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e del mondo accademico fu istituita con decreto del MIT n. 242 del 15 luglio 2016 e, successivamente, integrata da un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica con decreto del MIT n. 297 del 31 agosto 2016.

La Commissione dopo aver predisposto il testo del decreto, a distanza di quasi un anno dall’istituzione, lo ha posto in consultazione pubblica dal 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017.

Sui 9 articoli del provvedimento posti in consultazione sono state inserite oltre 150 osservazioni (vedi) ma sembra che il testo del provvedimento che è stato firmato dal Ministro Delrio (per lo meno quello in circolazione) non abbia tenuto conto di nessuna di dette osservazioni.

Il Ministero aveva, invece, precisato che i risultati della consultazione pubblica on line sarebbero stati presi in considerazione dal MIT nella stesura del documento definitivo del decreto, sentiti AgID e ANAC mentre il testo del provvedimento non ci risulta sia stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato anche se lo stesso fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri ed il parere è obbligatorio nel caso di emanazione di atti normativi del Governo o dei singoli ministeri.

Questa è l’allegra storia di un provvedimento per il quale è possibile segnalare, tra l’altro, quanto segue:

  1. in tutto il decreto si parla di "metodi e strumenti elettronici specifici", come se si facesse riferimento a qualcosa di chiaramente normato, senza però citare l’unica norma tecnica nazionale specifica sul BIM e cioè la UNI 11337 (Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni) già pubblicata dal 30 gennaio 2017;
  2. la definizione dei “lavori complessi” di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2 è troppo lunga e bizantina e, quindi, interpretabile in maniera del tutto soggettiva;
  3. il termine non oneroso, riportato all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 non è consono alla pubblica amministrazione che non può richiedere prestazioni a titolo gratuito e, quindi, non può chiedere formazione gratuita;
  4. non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga applicato il decreto e, quindi, anche dopo le scadenze previste all’articolo 6, le stazioni appaltanti potranno fare quel che vogliono;
  5. alla lettera b), comma 1, articolo 6 occorrerebbe precisare che si tratta di euro;
  6. nell’articolo 7 si parla, genericamente, di capitolato mentre sarebbe opportuno che, per limitare i contenziosi successivi alle aggiudicazioni, la norma indichi dei contenuti minimi affinché il capitolato si possa qualificare come tale utilizzando la UNI 11337-6 e dal Pas 1192-2:2013, pubblicate dall'ente di normazione inglese British Standard Institution;
  7. anche, in questo decreto, all’articolo 8, comma 1 si parla di una commissione di monitoraggio “con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure correttive per il loro superamento” dimenticandosi della cabina di regia istituita dall’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti.

Ricordiamo, per ultimo che:

  • l'articolo 1 del decreto ricorda il presupposto contenuto nell'articolo 23, comma 13 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 (e s.m.i.) che investe le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti della progressiva introduzione della obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici (per la modellazione e per la gestione informativa);
  • l'articolo 2 del decreto introduce la definizione, inedita per il codice dei contratti pubblici, di ambiente di condivisione dei dati, definendolo come un ecosistema digitale in cui i dati strutturati principalmente attraverso il modello informativo sono, qualora possibile, prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principî giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale e a dispositivi di protezione della sicurezza dei dati;
  • l'articolo 3 del decreto pone una serie di vincoli cogenti alla adozione della modellazione e della gestione informativa da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti che si riassumono nella definizione di un programma formativo e nella redazione di un piano di investimento inerente agli strumenti di modellazione e di gestione informativa;
  • l'articolo 4 del decreto regola le condizioni di produzione e di fruizione dei modelli informativi anche attraverso formati neutri e interoperabili, riconosciuti internazionalmente al fine di non condizionare la modellazione e la gestione informativa al ricorso a predeterminati formati proprietari;
  • l'articolo 5 del decreto, nel rispetto dell'adempimento delle condizioni previste all'articolo 3, ribadisce la necessità di ottemperare al vincolo prestabilito all'articolo 3 per adottare e richiedere metodi e strumenti di modellazione e gestione informativa;
  • l'articolo 6 del decreto fissa le scadenze temporali dell'obbligatorietà sulla scorta degli intervalli di importi posti a base di gara e della sussistenza della natura di complessità dei lavori;
  • l'articolo 7 del decreto rappresenta il nucleo fondante del provvedimento, in quanto attribuisce alla stazione appaltante oppure alla amministrazione concedente il ruolo di agente determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa attraverso la redazione del capitolato informativo che indica i contenuti informativi dettagliati attesi e la loro progressione, finalizzati alle fasi successive alla progettazione, cioè la esecuzione dei lavori, le attività di manutenzione e, più in generale, la gestione dell'opera e delle attività in essa ospitate, a seconda delle diverse specificità contrattuali;
  • l'articolo 8 del decreto, che contempla l'istituzione di una commissione di monitoraggio, evidenzia la opportunità di tenere sotto osservazione le dinamiche evolutive della digitalizzazione e della gestione informativa, oltre che di formulare criteri di indirizzo e misure operative a supporto degli operatori della domanda pubblica e dell'offerta privata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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