Decreto BIM: Arriva la circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il CNI (Consiglio nazionale degli Ingegneri) con la circolare n.158 del 7 dicembre 2017 è intervenuto sul Decreto BIM firmato dal Ministri delle infrastruttu...

12/12/2017

Il CNI (Consiglio nazionale degli Ingegneri) con la circolare n.158 del 7 dicembre 2017 è intervenuto sul Decreto BIM firmato dal Ministri delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio precisando che lo stesso, così come disposto dal comma 13 dell'art. 23 del Dlgs 50/2016, disciplina le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il Decreto” - precisa la circolare – “chiude un lungo periodo di lavoro di tanti soggetti pubblici e privati e si basa sui risultati del lavoro della speciale Commissione Ministeriale, presieduta dal Provveditore Ing. Pietro Baratono, di cui ha fatto parte la Rete delle Professioni Tecniche rappresentata dal suo Coordinatore (Armando Zambrano)”.

Il Decreto prevede una articolazione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le procedure digitali, scaglionata nel tempo, dal 2019 al 2025, in ragione dell'importo dei lavori delle opere da progettare; in particolare l'art 6 del decreto prevede:

  • 1 gennaio 2019: opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro;
  • 1 gennaio 2020: opere di importo pari o superiore a 50 milioni di euro;
  • 1 gennaio 2021: opere di importo pari o superiore a 15 milioni di euro;
  • 1 gennaio 2022: opere di importo pari o superiore a 5,225 milioni di euro;
  • 1 gennaio 2023: opere di importo pari o superiore a 1,00 milione di euro;
  • 1 gennaio 2025: opere di importo inferiore a 1,00 milione di euro.

Al CNI non sfuggono i problemi legati a nuovi profili professionali (BIM Manager, BIM coordinator, BIM specialist, ecc.), alla scrittura di nuove regole etiche e deontologiche più coerenti con l'innovazione digitale, e, infine, quelli legati alla crescita delle strutture professionali ed a una loro organizzazione in grado di competere in una sfida molto articolata e complessa quale quella che si sta aprendo.

Il primo fronte in cui il CNI sarà, rapidamente, operativo riguarda i tre seguenti aspetti:

  • Programmi di formazione distinti per progettisti e dirigenti e funzionari pubblici, strutturati e definiti tanto nei programmi quanto bei costi;
  • Convenzioni per l'acquisto agevolato di hardware e software;
  • Convenzioni per l'accesso a forme di credito agevolato per gli acquisti.

Nella circolare è, poi, precisato che un punto molto dibattuto in sede di lavori della Commissione è stato quello di decidere se esplicitare nel decreto un riferimento chiaro alla norma UNI 11337, scritta in ambito UNI da una commissione partecipata da tutti i maggiori soggetti interessati e qualificati nel settore, sul modello di quanto già presente, per esempio, nelle NTC2008. Al CNI il riferimento sembrava utile, pur se, ovviamente, non cogente, perché, in ogni caso , chi affronterà il tema del capitolato informativo e, quindi, del progetto, dovrà necessariamente fare riferimento a standard consolidati mentre l'ufficio legislativo del Ministero, in nome di una poco comprensibile difesa della concorrenza, ha optato per non mettere alcun riferimento limitandosi a richiamare l'art.68 del Codice.

In allegato la Circolare CNI 7 dicembre 2017, n. 158.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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