Legge di Bilancio 2018 e Detrazioni fiscali per l'edilizia: da ISI i risultati ottenuti e le occasioni perse

Con la pubblicazione in Gazzetta della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plur...

16/01/2018

Con la pubblicazione in Gazzetta della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. Legge di Bilancio 2018), sono stati prorogati e in parte modificati alcuni strumenti per il rilancio dell'edilizia: le detrazioni fiscali.

Sull'argomento abbiamo già scritto diversi articoli, adesso pubblichiamo il punto di vista dell'Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana, che sull'argomento sismabonus non è rimasta completamente soddisfatta dalla nuova Legge di Bilancio. Riportiamo di seguito i risultati che l'Associazione ISI ha raggiunto e le occasioni perse.

I risultati ottenuti

Estensione delle detrazioni di cui all’articolo 16 all’edilizia popolare
Grazie all’inserimento del nuovo comma 1-sexies.1 le detrazioni di cui all’articolo 16 del DL 63/2013dal comma 1 bis al comma 1-sexies, sono state estese anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. L’emendamento, contenuto nell’art.1 comma 3 lett.b) punto 2 della legge di stabilità, è stato uno degli argomenti su cui ISI si è più spesa nel corso dell’anno passato, schierandosi a fianco, in particolare, di Federcasa, come annunciato ad esempio da quest’ultima in occasione della presentazione alla Camera dei Deputati il 25 luglio 2017.

Agevolazioni particolari per interventi congiunti di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico
Va accolta con soddisfazione anche la modifica apportata all’articolo 14 (ovvero l’articolo del DL 63/2013 riguardante le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica), che va incontro ad un’altra delle richieste formulate da ISI.

Infatti, l’introduzione (all’interno dell’art.14 del DL 63) del nuovo comma 2-quater.1 eleva il tetto dell’ammontare delle spese a 136 mila euro (dai 96 mila precedenti) quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio sismico.

Sempre il nuovo comma 2-quater.1 prevede inoltre un potenziamento delle detrazioni che salgono all’80% nel caso di riduzione di una classe di rischio sismico e all’85% nel caso che gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Proroga al 31 dicembre 2018 delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16
Di non secondaria importanza è la proroga di un ulteriore anno, ovvero fino al 31 dicembre 2018, della detrazione al 50 per cento (fino ad un massimo di spesa pari a 96mila euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR.

Il fatto che venisse data sin dall’inizia come probabile, se non certa da alcuni, rende nondimeno importante la notizia dell’estensione dei termini, in quanto, ricordiamo, essa è l’unica agevolazione prevista per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti su edifici ricadenti in zona 4, per i quali non è possibile accedere ad alcuna delle agevolazioni specifiche del cosiddetto sismabonus.

Detraibilità delle spese assicurative contro il rischio sismico
Un’ulteriore buona notizia arriva sul fronte della detraibilità delle spese sostenute per l’assicurazione degli edifici contro il rischio sismico, tanto più se si considera che, tra i vari provvedimenti, questo implicava un intervento emendativo sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (e perciò su di un testo di legge considerato di suo molto meno “aggredibile” di altri).

La legge n.205 ha invece modificato l'art.15, comma 1 DPR 917/86 che prevede la detrazione di un importo pari al 19% di alcuni oneri sostenuti da contribuente.

Il comma 768 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018, introduce all'art. 15 del TUIR una nuova lettera per la detraibilità degli oneri assicurativi, piu' precisamente la lettera f bis che testualmente recita:

<< f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; >>.

La detraibilità è consentita per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018.

Le occasioni perse

E’ d’obbligo constatare comunque che nulla è invece stato fatto su molti altri fronti aperti del sismabonus, dove sarebbero bastati alcuni interventi puntuali a rendere la norma efficace ed applicabile (come ad esempio è per il caso degli edifici ad uso produttivo) o fruibile per una platea più vasta di cittadini (si veda, ad esempio, la questione della cedibilità del credito).

Ciò rende ancor più urgente, dunque, rilanciare l’azione di ISI in coordinamento con le altre associazioni di filiera affinché il prossimo Governo si consapevolizzi, sin dall’insediamento, almeno sulle necessità di intervento normativo più impellenti, tra cui:

  • La detraibilità totale delle spese sostenute per gli studi e per le attività di diagnosi degli edifici, indipendentemente dalla successiva realizzazione degli interventi;
  • La rimodulazione dell’importo della detrazione di cui all’articolo 16 comma 1 del D.L.63/2013, fissando, quale tetto massimo della detrazione dall’imposta lorda, un limite legato all’unità di superficie;
  • L’estensione della cessione credito d’imposta di cui all’art.16 comma 1-quinquies del D.L. 63, anche agli interventi eseguiti sulle singole unità abitative o destinate ad uso produttivo, e soprattutto la cedibilità del credito alle banche, per i soggetti ricadenti nella no-tax area (ovvero con reddito inferiore agli 8 mila euro), anche alla disciplina del sismabonus

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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