Sicurezza ponteggi: La circolare sul rinnovo delle autorizzazioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare 28 maggio 2018, n. 10 recante le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’imp...

31/05/2018

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare 28 maggio 2018, n. 10 recante le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n. 81 e successive modificazioni.

I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall'Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti dell’Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nelle more della definizione delle nuovi norme specifiche, il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere al Ministero del Lavoro una apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni stesse, corredando la richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal ministero e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

L'istanza dovrà pervenire alla direzione generale del Ministero del Lavoro entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.

Nel caso di istanze di rinnovo già presentate all’Amministrazione precedentemente all’adozione della circolare n. 10 del 28 maggio 2018, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine riportate nella stessa circolare.

È precisato, poi, che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima qualora, per quest’ultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018.

Pertanto, nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti.

In allegato il testo integrale della Circolare 28 maggio 2018, n. 10.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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