Abusi edilizie e Ordine di demolizione, nessun obbligo di verifica di sanabilità

In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizi...

05/04/2019

In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Lo ha chiarito la Sezione Seconda Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 4211 del 29 marzo 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una determinazione dirigenziale con la quale il responsabile del servizio Urbanistica ha ingiunto la rimozione o la demolizione delle opere abusive realizzate su un terreno e il ripristino dei luoghi.

I fatti

La determinazione dirigenziale ha ordinato la demolizione delle opere abusive consistenti in una piattaforma in cemento armato e blocchetti di cemento armato di 20,00x20,00x1,50 di altezza circa di forma irregolare sulla quale è stato edificato un manufatto in muratura di mt.15,00x15,00x3,00 di altezza circa, con parziale installazione del solaio di copertura, locali sottostanti aventi le stesse misure del manufatto sovrastante con altezza variabile da mt. 2,00 a 2,20 circa, con prosecuzione dei lavori dopo il primo e il secondo sequestro probatorio, con posa in opera del solaio di copertura del piano rialzato, di 9 colonne in c.a. alte mt. 2,80 sul perimetro della piattaforma, del tetto di copertura a 4 falde spioventi, rifinitura interna ed esterna del manufatto, realizzazione di impianti termici ed idraulici, installazione di infissi, porta di accesso, sanitari nei due bagni.

La contestazione del ricorrente si è fondata esclusivamente sull'eccesso di potere per omessa comunicazione di avvio del procedimento

Il giudizio di Palazzo Spada

I giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato come la contestazione non riguardi le caratteristiche abusive delle opere oggetto dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che le stesse siano state realizzate in assenza di un titolo edilizio legittimante e, come tali, sono soggette al potere repressivo previsto dalla normativa di riferimento.

In funzione di questo, un principio, ormai consolidato in giurisprudenza, stabilisce che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è un'attività vincolata e doverosa della Pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quale l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto.

Per cui l'omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato, atteso il carattere vincolato dell'esercizio dei poteri repressivi, laddove il provvedimento demolitorio o ripristinatorio sia stato emesso per sanzionare esclusivamente violazioni edilizie od urbanistiche e risulti adeguatamente motivato a mezzo dell'affermazione della realizzazione di opere in assenza di titolo, con contestuale richiamo alla normativa violata, costituendo atto doveroso e vincolato nel contenuto, per cui non deve essere preceduto da un avviso di avvio del relativo procedimento, né da una comunicazione ex art. 10 bis, della legge n. 241/1990, anche in considerazione della consequenziale intangibilità ai sensi dell'art. 21 octies, della medesima legge n. 241/1990.

La natura urgente e strettamente vincolata degli atti di repressione degli abusi edilizi, essendo dovuti in assenza di titolo per l'avvenuta trasformazione del territorio, comporta che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario che nessuna utilità potrebbero apportare ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.

Infine, altro aspetto interessante della sentenza, in riferimento alla mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, della astratta sanabilità delle opere, il Consiglio di Stato ha chiarito che non incombe in capo all’Amministrazione comunale alcun dovere di verifica della compatibilità edilizia ed urbanistica delle opere abusivamente realizzate, essendo onere del privato attivare i rimedi che l’ordinamento appresta ai fini della sanatoria o dell’accertamento della conformità delle opere abusive.

In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380/2001. Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380/2001, che in tal caso obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36, d.P.R. n. 380/2001, che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato, costituendo l'abusività di un'opera edilizia di per sé sola presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria senza necessità di ulteriori accertamenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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