Edilizia privata in Sicilia: cosa succederà con l’approvazione del Decreto Sblocca Cantieri?

Non passa giorno che sulla stampa, ed in particolare sui siti online specializzati, non ci venga fornita una versione aggiornata dell'ultima bozza del Decret...

18/04/2019

Non passa giorno che sulla stampa, ed in particolare sui siti online specializzati, non ci venga fornita una versione aggiornata dell'ultima bozza del Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. Sblocca Cantieri).

L’ultima stesura, che (salvo ulteriori intese) dovrebbe essere quella dell'8 aprile 2019, prevede per quanto riguarda il Testo Unico dell’Edilizia DPR n. 380/2001 le seguenti modifiche come riportato nell’art. 3 del capo I.

Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.";
b) all'articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.";
c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:
“3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.”;
d) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.".

Senza entrare nel merito della norma, si rileva che nella Regione Siciliana il DPR n. 380/2001 è stato recepito dalla L.R. n. 16/2016. In particolare l’art. 1 della legge regionale indica gli articoli del Testo Unico recepiti in maniera dinamica, tali che se modificati a livello nazionale sono automaticamente aggiornati e modificati anche nella regione siciliana. Nella fattispecie, quindi, poiché gli articoli 65, 67 e 93 sono stati recepiti in maniera dinamica le modiche che prevede l’attuale bozza di decreto avranno immediata applicazione anche in Sicilia. La situazione però si complica allorquando il decreto prevede l’introduzione di un nuovo articolo, il 94bis, articolo che tra l’altro viene anche richiamato dai precedenti articoli modificati.

Sorge spontanea la seguente domanda:
- l’art. 94bis si applicherà in Sicilia (considerato che lo stesso è richiamato dagli altri articoli modificati) o, come appare più corretto per essere applicato dovrà essere emanato apposito provvedimento di recepimento da parte della regione Siciliana?

Si esce quindi dal mero profilo di competenza dei professionisti tecnici e si entra nel campo dell’interpretazione normativa e giurisprudenziale di competenza degli avvocati.

La storia si ripete.

Già alla data di pubblicazione della L.R. n. 16 del 10/08/2016 erano emerse criticità nelle modalità di recepimento del DPR n. 380/2001, incongruenze e refusi, prontamente segnalati dai comuni, dagli ordini e dalle consulte al Dipartimento Regionale Urbanistica.

In merito alle modalità di recepimento si fece notare (in un incontro al CRU del 11/10/2016 a Palermo con le città Metropolitane e l’Assessore regionale insieme al direttore generale del Dipartimento Regionale Urbanistica) l’assenza di un transitorio per l’applicazione della legge, che, pubblicata nella GURS del 19/08/2016 n. 36 S.O. n. 29, entrava in vigore il 03/09/2016. Tra gli adempimenti immediati vi era tra l’altro quello della istituzione (in ogni comune) dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) previsto dall’art. 5 del DPR n. 380/2001 (recepito dinamicamente).

Doverosa risulta una riflessione in merito all’entrata in vigore della citata Legge Regionale che a dispetto del D.P.R. n. 380/2001 (entrato in vigore nel 2003, ovvero dopo 2 anni), ha trovato pressoché immediata applicazione.

Quale è stato il concreto giovamento per i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni? Ed ancora, quanti sono ad oggi gli Sportelli S.U.E. attivi?

La Giunta regionale fece la Delibera n. 349 del 18/10/2016 proponendo alcune modifiche, aggiustamenti e correzioni alla L.R. 16/2016, ma ad oggi la stessa non è mai diventata legge regionale.

Nell’immaginario del “buon Tecnico” il recepimento del Testo unico dell’Edilizia avrebbe dovuto far confluire tutta la normativa vigente in campo edilizio in un unico contenitore, abrogando la copiosa, pregressa ed in parte datata normativa regionale. Ciò, però, non solo non è avvenuto (basti pensare che l’art. 30 della L.R. 16/2016 “abrogazioni di norme” abroga solo 6 articoli della L.R. 71/78 e 5 articoli della L.R. 37/85 (sic!)), ma è la stessa legge regionale che al Titolo III prevede “Disposizioni ulteriori in materia edilizia”. (??)

La stessa legge è stata anche oggetto di osservazioni da parte del Consiglio dei Ministri che con Delibera del 11/10/2016 ha proposto impugnativa di parte della norma regionale di recepimento (L.R. 16/2016) del DPR 380/2001 con le seguenti motivazioni “La legge della Regione Sicilia n. 16 del 2016, che recepisce il testo unico dell’edilizia approvato con d.p.r. n. 380/2001, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione all’articolo 3, comma 2, lettera f); all’articolo 11, comma 4 , all’articolo 14 e all’articolo 16 per i motivi di seguito specificati. Pertanto, se ne propone l’impugnativa ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 232 del 08/11/2017, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 2017, n. 46, prima serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle seguenti parti della L.R. 16/2016: art. 3 comma 2 lette. f), art. 14 commi 1 e 3, art. 16 commi 1 e 3.

A complicare il quadro del recepimento, in parte dinamico (Titolo I) ed in parte con modifiche (Titolo II) operato dalla L.R. 16/2016, ci ha pensato il D.lgs n. 222 del 25/11/2016Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“ (cd. Decreto SCIA 2), che ha modificato in maniera sostanziale il DPR n. 380/2001.

In particolare, laddove gli articoli del testo Unico nazionale, oggetto di ulteriori modifiche apportate dal D.lgs. n. 222/2016, erano stati recepiti con modifiche dal Titolo II della L.R. 16/2016, le stesse per trovare applicazione in Sicilia dovrebbero essere appositamente recepite da una norma regionale, così come i nuovi articoli introdotti nel DPR (vedi art. 6bis), mentre trovano immediata applicazione quelli recepiti dinamicamente dalla norma regionale (vedi Titolo I L.R. 16/2016). Si viene quindi a creare un quadro normativo non articolato, in parte monco e spesso sovrapponibile che determina una grande confusione, rendendo un intervento legislativo regionale indispensabile e non più rinviabile.

Così l’allineamento dei titoli edilizi della Regione Siciliana alla normativa Italiana dura pochi mesi, ovvero dal 03/09/2016 alla pubblicazione del D.lgs. n. 222/2016 nella GURI del 26 novembre 2016, n. 277, S.O.

In Italia scompare la CIL e la DIA, viene introdotta la SCIA alternativa al PdC (art. 23) e viene modificata la filosofia di individuazione del titolo edilizio di riferimento.

Infatti mentre prima venivano individuate quali erano le opere soggette a CIL, CILA, PdC e DIA alternativa al PdC e le restanti rimanevano soggette a SCIA, ora vengono definite quelle soggette a SCIA e PdC mentre le opere residuali soggette a CILA.

In Sicilia per come detto sopra rimane una grande confusione permanendo CIL e DIA, quest’ultima che sostanzialmente si sovrappone alla SCIA Alternativa al PdC, introdotta dalla sostanziale modifica apportata all’art. 23 del DPR n. 380/2001 (recepito dinamicamente dall’art. 1 della L.R. 16/2016).

In tutta questa complessità e confusione normativa che rende frammentario il quadro normativo regionale si trovano a svolgere la loro attività gli operatori del settore (liberi professionisti e dipendenti degli Enti locali) i quali cercano di evitare spiacevoli «incidenti» di percorso.

Si auspicava una evoluzione normativa improntata su criteri di proporzionalità e ragionevolezza e che si concretizzasse in trasparenza, semplificazione e un reale snellimento delle procedure e dei procedimenti, appurato che il complesso quadro normativo e le conseguenziali distorsioni nella sua applicazione hanno sovente determinato una discrezionalità nella applicazione della stessa norma che di sicuro non ha giovato alla semplificazione e non ha raggiunto quell’obbiettivo di trasparenza che si prefiggeva.

E mentre in Sicilia si ragiona se e quando correggere i limiti di una legge di recepimento e di come armonizzare la naturale evoluzione del DPR n. 380/2001, in Italia si pensa al superamento dello stesso Testo Unico dell’Edilizia con un nuovo testo di Legge recante “Disciplina delle Costruzioni”.

Allora non sarebbe stato meglio fare una legge di recepimento con un solo articolo del tipo:

Art. 1 (disposizioni in materia di edilizia)
Il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, si applica integralmente nella Regione Siciliana. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con il DPR 380/2001.

A cura di Ing. Nunzio Santoro

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