Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: le 81 modifiche dalla A alla Z

Forse ci siamo, il Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infra...

12/04/2019

Forse ci siamo, il Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri n. 50 del 20 marzo 2019, sembra in dirittura di arrivo dopo una cura ricostituente che ha fatto lievitare il testo dagli originari 4 ai 30 articoli più 2 allegati.

I contenuti dello Sblocca Cantieri

La nuova versione dello Sblocca Cantieri è stata suddivisa nei seguenti 3 Capi:

  • Capo I (artt. 5) - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
  • Capo II (artt. 6-20) - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea
  • Capo III (artt. 21-30) - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola terme e Lacco ameno dell’isola di Ischia nel 2017.

Le modifiche al Codice dei contratti

Il Capo I introduce, con gli articoli 1 e 2, 81 modifiche a 33 articoli del vigente Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le modifiche al Codice dei contratti sono condensate negli articoli 1 e 2 del provvedimento e sono riportate nella Tabella allegata al presente articolo in cui, in tre colonne, sono riportati, l’articolo, il comma e la lettera del decreto-legge #sbloccacantieri, l’articolo ed il comma del Codice dei contratti che viene modificato, sostituito o introdotto e, per ultimo, le modifiche introdotte.

Tutte le modifiche, sono state poi, riportate in un testo a fronte in cui è possibile rilevare gli attuali articoli del vigente codice dei contratti e gli stessi articoli con le modifiche introdotte dal decreto-legge #sbloccacantieri.

Le modifiche introdotte possono essere così di seguito riassunte.

Appalto integrato - Con l’articolo 216, comma 4-bis il divieto di appalto integrato di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.

Appalti sottosoglia - Modificando l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici sono disposte importanti modifiche agli appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria ed, in particolare sarà possibile:

  • per importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta  (art. 36, comma 2, lett. a));
  • utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per i servizi (art. 36, comma 2, lett. b));
  • per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici si applicherà la procedura negoziata (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 ("Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci").

Attestazione SOA - Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Commissari di gara - Con l’introduzione del coma 3-bis nell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, viene risolta l'empasse relativa all'albo dei commissari di gara, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata sino al 14 luglio 2019 (leggi articolo) prevedendo che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze

Concessioni di lavori pubblici - Con le modifiche introdotte all’articolo 24, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, nasce la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

Contraente generale - Con le modifiche introdotte agli articoli 196 e 197 del Codice dei contratti:

  • per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, viene eliminato l'albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;
  • la qualificazione del contraente generale è disciplinata con il nuovo regolamento.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto - Con l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni:

  • le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • viene previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti al citato comma 3 dell’articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  • nel criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.

DGUE - Nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, con l’introduzione del comma 6-ter all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.

Incentivi per funzioni tecniche - Con la modifica dell’articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici l’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione potrà essere asegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti mentre viene eliminato l'incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Linee guida ANAC - Così come disposto con l’inserimento nell’articolo 216 del comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, tutte le linee guida vincolanti sino ad oggi predisposte dall’ANAC cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.

Livelli di progettazione - Con le modifiche introdotte all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo

Motivi di esclusione - Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gara è eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.

Nuovo Regolamento - Con il nuovo articolo 216, comma 27-octies tutte le linee guida ANAC vincolanti ed i decreti attuativi cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.

Offerte anormalmente basse - Con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici, sono modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale.

Progettazione appalto integrato - Con la modifica del comma 1-bis dell’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;

Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato - Con l’introduzione del comma 1-quater nell’articolo 59 del Codice dei contratti, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

Subappalto - Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:

  • è previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
  • viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione;
  • è previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.

 

A cura di arch. Paolo Oreto

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