Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: appalto integrato, subappalto, incentivi ai tecnici della P.A., massimo ribasso e OEPV

Un nuovo uragano si è abbattuto sul mondo degli appalti pubblici in Italia, il suo nome è Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri)...

20/04/2019

Un nuovo uragano si è abbattuto sul mondo degli appalti pubblici in Italia, il suo nome è Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che, dopo un processo di approvazione durato quasi un mese, ha nuovamente stravolto il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) con modifiche puntuali e generalizzate che hanno cambiato in parte la filosofia con la quale era stata concepita la riforma del 2016.

Sempre che i due rami del Parlamento si metteranno d’accordo sulla conversione in legge entro il 17 giugno 2019 (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta), e con i tempi che corrono non se ne ha la certezza, lo Sblocca Cantieri da un colpo di spugna sulle soft law vincolanti che l’ANAC è riuscita ad emanare rispettando le tempistiche previste dal Codice, a cui si preferisce un regolamento unico da emanare entro 180 giorni, ma “dimentica” i tanti provvedimenti attuativi che i vari Ministeri avrebbero dovuto emanare per completare la riforma.

Il rischio è quello di far più danni che altro. Cosa succederà, infatti, se entro 180 giorni non si riuscirà ad emanare il Regolamento Unico? e, inoltre, che impulso verrà dato all’emanazione dei DM, DPCM e DPR che si attendono per completare il quadro normativo? Il rischio è che si continuerà ad avere un “mini regolamento” con le sole linee guida ANAC vincolanti e un indefinito numero di decreti ancora da emanare.

Entrando nel dettaglio delle principali modifiche apportate dallo sblocca cantieri, segnaliamo le seguenti.

Appalto integrato

L’art. 1, comma 1, lett. ll) prevede la modifica dell’art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo il primo periodo, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto".

In particolare, l’art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice prevede che “E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”.

In definitiva, il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Ciò vuol dire che l’appalto integrato potrà sarà libero fino al 2021.

Subappalto

Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:

  • viene innalzata dal 30% al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, la quota di appalto subappaltabile;
  • viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
  • viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione;
  • è previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.

Incentivi ai tecnici della P.A.

Con l’art. 1, comma 1, lett. aa) dello sblocca cantieri viene introdotta un’importante modifica all’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti. Le parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite, infatti, dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione". In questo modo l’incentivo ai tecnici della P.A. potrà essere assegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione e no più per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Massimo ribasso e Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV)

Lo sblocca cantieri ha, anche, un grosso impatto sull’art. 36 (appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria) che viene completamento stravolto. In particolare, sarà possibile:

  • per importi inferiore a 40.000 euro, utilizzare l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta  (art. 36, comma 2, lett. a));
  • per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per i servizi  si potrà utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b));
  • per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici si applicherà la procedura di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici (procedura aperta), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 ("Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci").

Con l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti viene, infine, previsto che:

  • le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • viene previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti al citato comma 3 dell’articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  • nel criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.

Il tutto, chiaramente, solo se il Parlamento non apporterà nuove modifiche in sede di conversione in legge.

Nel frattempo, vi auguriamo di trascorrere dei giorni sereni con i vostri cari e tanti auguri di buona Pasqua.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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