Abusi edilizi e manutenzione ordinaria: nuovo intervento della Cassazione

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività crimin...

26/07/2019

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

Questo in sintesi quanto ha ricordato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 9 luglio 2019, n. 29984 con la quale è intervenuta relativamente ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 734 del Codice Penale, art. 44. lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, (c.d. Testo Unico Edilizia) e art. 181 del D.Lgs 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

I fatti

La causa riguarda la manutenzione ordinaria di un immobile di cui gli appellanti sono divenuti proprietari attraverso l'esito di una procedura espropriativa, prendendone possesso dopo un sequestro preventivo che aveva disposto la completa disposizione perché completamente abusivi. Secondo i giudici di primo grado, la manutenzione sugli immobili compiuta dai ricorrenti ( e non contestata nella sostanza) comportava una ripresa dell'originaria attività edilizia illecita.

La sentenza della Cassazione

Gli ermellini hanno ricordato il principio pacifico per il quale qualsiasi intervento effettuato su una costruzione abusiva il cui illecito non è stato sanato, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio. Ciò significa che anche nel caso in cui l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

In allegato la sentenza della Cassazione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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