Reati edilizi, illegittimo l'ordine di demolizione in caso di prescrizione

L'ordine di demolizione può essere emesso solo a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza...

01/08/2019

L'ordine di demolizione può essere emesso solo a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso. Ma non solo, l'estinzione del reato impedisce l'applicabilità di detta misura che, avendo natura di sanzione, non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 17 luglio 2019, n. 31322 con la quale ha accolto il ricorso presentato avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'odierno appellante per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione ordinando contestualmente la demolizione delle opere eseguite.

Già nel 2016, con sentenza n. 45428/2016 gli ermellini avevano chiarito che in caso di archiviazione di un procedimento penale, essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, il giudice non può disporre né la confisca né la demolizione del manufatto. Con la nuova sentenza m. 31322/2019, la Suprema Corte ribadisce il concetto affermando che avendo l'ordine di demolizione, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), quale necessario presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso, l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, accertata dalla stessa decisione impugnata, non consentiva di disporre la demolizione del manufatto. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di primo grado è l'estinzione del reato ad impedire l'applicabilità della suddetta misura che avendo natura di sanzione non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione di un abuso edilizio.

Non rileva a tal fine la natura amministrativa univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte all'ordine in esame atteso che intanto entra in gioco l'imprescrittibilità della sanzione in quanto la stessa sia legittimamente disposta, presupposto questo non ricorrente nel caso di specie. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente a tale punto, senza necessità di rinvio ben potendo questa Corte provvedere direttamente all'eliminazione dell'ordine illegittimamente impartito ed alle statuizioni consequenziali per esserne stata disposta la trasmissione all'ufficio del Genio Civile provinciale.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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