Efficientamento energetico patrimonio immobiliare pubblico: il secondo bando della Regione Veneto

La Regione del Veneto ha approvato la DGR n. 1242 del 20 agosto 2019 con la quale vengono previsti 25 milioni di euro destinati all’efficientamento energetic...

11/09/2019

La Regione del Veneto ha approvato la DGR n. 1242 del 20 agosto 2019 con la quale vengono previsti 25 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, definendo i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti.

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto:

  • Comuni;
  • Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012, che svolgono in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all’esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
  • Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”, alle quali sia conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione della domanda per la durata non inferiore ad anni 5, la gestione associata del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all’esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
  • Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni stipulate entro la data di presentazione della domanda in conformità all’art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5, per l’esercizio associato della gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all’esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
  • Province;
  • Città Metropolitana di Venezia.

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione utilizzando la modulistica specifica e prevista dal bando, entro le ore 17:00 del 31 gennaio 2020.

Interventi ammissibili

Sono considerati ammissibili progetti che consentano il miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici esistenti di proprietà pubblica, utilizzato per assolvere a una funzione pubblica, a destinazione non residenziale, appartenenti al patrimonio dell’ente richiedente. L’intervento oggetto della domanda non deve risultare finanziato anche mediante contributi dell’Azione 9.4.1 e 9.5.8 dell’Asse 6 del POR stesso.

Ciascun soggetto può presentare fino ad un massimo di due domande. La domanda di contributo deve riguardare un edificio singolo, oppure un complesso edilizio unitario ancorché composto da più corpi di fabbrica (ad esempio scuole composte da più fabbricati). Nel caso di complessi edilizi identificati da più unità immobiliari, e quindi caratterizzati da attestati di prestazione energetica distinti, è necessario compilare l’allegato E alla DGR n. 1242/2019. Non sono ammesse domande riferite a porzioni di edificio.

L’intervento deve comportare una spesa complessiva ammissibile a contributo non inferiore ad € 200.000,00.

Il contributo massimo concedibile ammonta ad € 1.500.000,00. Fatta eccezione per i progetti presentati dalle Provincie, l’intervento oggetto della richiesta deve essere previsto nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), o del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato dal Consiglio Comunale; il requisito è dimostrato allegando alla domanda di contributo la delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

Il livello progettuale minimo per l’ammissione e quello del progetto di fattibilità di cui all’art. 23 del Dlgs 50/2016; sono previste premialità per livelli di progettazione più avanzati.

I progetti in particolare devono:

a) riguardare un edificio o un complesso edilizio della superficie utile minima di 500 mq;

b) riguardare edifici dotati, all’atto della presentazione della domanda (ex ante), di attestato di prestazione energetica (APE), redatto e registrato nell’archivio regionale online successivamente al 1°/10/2015 (data di entrata in vigore della nuova classificazione, del nuovo metodo di calcolo e del nuovo schema di attestato di prestazione energetica, stabiliti con decreti vari del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26/06/2015); non sono ammesse le domande di contributo corredate di APE anteriore a tale data; l’APE deve essere allegato alla domanda di sostegno;

c) conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche effettive, come risultante dalla diagnosi energetica da allegare alla domanda di sostegno, con riduzione dell’indice del consumo di energia primaria globale dell’edificio (EPgl) rispetto a quello dello stato di fatto di almeno il 20%;

d) conseguire un miglioramento dell’indice di efficienza energetica dell’edificio oggetto dell’intervento di almeno due classi energetiche secondo il sistema di certificazione vigente; sono previsti punti di premialità per livelli di miglioramento superiori;

e) il periodo di recupero non attualizzato dell’investimento, dato dal rapporto tra la spesa ammessa al contributo e la riduzione dei costi collegati al consumo di energia primaria, non deve eccedere 30 anni (considerato un costo medio del mix energetico di 0,15 €/kWh); sono previsti punti di premialità per periodi di recupero inferiori);

f) l’utilizzo dell’energia prodotta dovrà essere volto esclusivamente all’autoconsumo;

g) nel caso che l’edificio oggetto dell’efficientamento energetico sia classificabile come strategico o rilevante per la prevenzione del rischio sismico (ai sensi della OPCM 3685/2003 e DGR 3645/2003), la verifica sismica del fabbricato deve risultare effettuata e l’indice di rischio non deve risultare inferiore a 0,60; a tale scopo è necessario allegare alla domanda di contributo la scheda di sintesi della verifica di livello 1 o 2, firmata dal tecnico che ha redatto la verifica.

L’edificio non deve essere oggetto di un’attività economica nell’accezione comunitaria, ossia essere strumentale ad un’attività consistente nell’offrire beni o servizi in un mercato, all’atto della domanda e nei primi 5 (cinque) anni dal pagamento finale al beneficiario (per chiarimenti vedere la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

L’edificio non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato, (sono ammessi i contratti di semplice fornitura di energia e quelli di mera manutenzione ordinaria di impianti).

L’intervento di efficientamento energetico dell’edificio deve essere realizzato esclusivamente mediante contratto di appalto propriamente detto.

L’intervento non deve riguardare lavori iniziati (ossia non deve essere stato emesso il certificato di inizio lavori) antecedentemente al 1/1/2018.

L’intervento non deve essere portato materialmente a termine o completamente attuato (ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori) prima della presentazione della domanda di contributo stessa.

Nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato (climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume lordo riscaldato.

Non è ammessa la ristrutturazione per demolizione e ricostruzione dell’edificio. In caso di ampliamento, la relativa spesa non è ammessa.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 1° gennaio 2018, fino al termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale dell’intervento con richiesta di erogazione del saldo, stabilito all’art. 10 della DGR.

Sono ammissibili le spese connesse all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul Prezziario regionale in materia di lavori pubblici.

In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) Lavori di efficientamento energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

  • Coibentazione dell’involucro edilizio;
  • Sostituzione dei serramenti;
  • Realizzazione di pareti ventilate;
  • Realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti;
  • Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
  • Installazione o sostituzione di caldaie;
  • Installazione o sostituzione di impianti termici alimentati da fonte rinnovabile, solo per autoconsumo (quali solare-termico, geotermico);
  • Efficientamento del sistema di distribuzione dell’impianto termico;
  • Installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici (nel limite di 15 kW di picco, comprensivi degli impianti eventualmente già esistenti);
  • Installazione o sostituzione di pompe di calore per climatizzazione invernale ed estiva;
  • Efficientamento dell'impianto di illuminazione interni o relativo alle pertinenze dell’edificio;
  • Efficientamento di sistemi di trasporto, quali ad esempio ascensori o scale mobili (non sono ammesse le spese per opere edili per gli adeguamenti normativi);
  • Installazione di sistemi e dispositivi per contabilizzazione dei consumi, per il controllo automatizzato e per la telegestione degli impianti termici ed elettrici;

b) Oneri di sicurezza.

c) Servizi tecnici (progettazione, attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all’approvazione del progetto), nella misura massima del 15% (quindici per cento) dell’investimento complessivo ammissibile (totale A e B del quadro economico di progetto).

d) IVA, qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto Beneficiario. I soggetti che hanno possibilità di compensare l’IVA, in sede di presentazione della domanda di sostegno, in base ai valori storici, devono indicare l’importo dell’IVA non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato.

e) altre spese, quali ad esempio:

  • Contributo ANAC e altri tributi connessi all’intervento;
  • Spese di commissione giudicatrice;
  • Spese per pubblicazioni procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario.

Il pagamento mediante modello F24 di oneri, quali IVA e ritenute d’acconto, deve risultare effettuato entro la presentazione della domanda di erogazione. Le tipologie di opere elencate nel precedente comma comprendono anche le opere edili e affini connesse alla realizzazione degli interventi.

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