Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: un testo ancora in embrione

Sino al 1999, nel campo delle Opere Pubbliche il riferimento è stato il Regolamento n. 350/1895 in vigore sino all’emanazione del Regolamento n. 554/1999 del...

09/12/2019

Sino al 1999, nel campo delle Opere Pubbliche il riferimento è stato il Regolamento n. 350/1895 in vigore sino all’emanazione del Regolamento n. 554/1999 del quale abbiamo assistito alla nascita. Poi sono arrivati il Regolamento n. 554/1999 e il Regolamento n. 207/2010, che abbiamo analizzato e commentato nel dettaglio, e siamo rimasti un po’ spaesati quando con il nuovo D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) il Governo decise di far sparire le norme regolamentari sui lavori pubblici per sostituirle con linee guida ed altri provvedimenti (alcuni dei quali definiti con il termine anglossassone “soft law”). Per questo motivo, non potevamo che essere soddisfatti delle modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) e dell'idea di riavere un vero Regolamento che, considerati i tempi abbastanza stretti, non avrebbe potuto che riferirsi al previgente Regolamento n. 207/2010.

Tra sabato e domenica, dopo aver scritto nelle settimane passate alcuni articoli sul nuovo Regolamento per il quale il 5 dicembre scorso c’è stata un’audizione dei soggetti interessati avevamo deciso di riprendere le fila del libro di direzione dei lavori per riallinearlo al nuovo Regolamento ed abbiamo focalizzato l'attenzione sulla Parte II, Titolo VII e Titolo VIII che riguardano, rispettivamente, l’esecuzione dei lavori e la contabilità dei lavori e, come sempre in questi casi, abbiamo realizzato un testo a fronte a due colonne in cui nella colonna di sinistra sono stati inseriti gli articoli del nuovo Regolamento e nella colonna di destra i corrispondenti articoli del previgente Regolamento n. 207/2010.

Soltanto così siamo riusciti a trovare quello che non pensavamo fosse possibile cioè che è stato portato in audizione un testo, ancora in embrione, che sconta il fatto di un copia-incolla mal realizzato e con molteplici errori sia di forma che di sostanza che, qui di seguito, elenchiamo relativamente ad alcuni degli articoli dal 141 al 167.

  1. L’articolo 142 rubricato “Ufficio della Direzione dei lavori” del nuovo Regolamento richiama, di fatto, quanto contenuto nell’articolo 148 del previgente Regolamento n. 207/2010 dimenticando gli assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Forse più che di una dimenticanza si tratta di una specifica volontà tanto che nel nuovo Regolamento non c’è traccia degli articoli 149 e 150 rubricati rispettivamente “Direttori operativi” e “Ispettori di cantiere” del previgente Regolamento n. 207/2010. Ma c’è di più, perché mentre il nuovo Regolamento dimentica di riproporre i citati articoli 149 e 150 del previgente Regolamento n. 207/2010, all’articolo 149, comma 1 del nuovo Regolamento si legge testualmente “Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:” e all’articolo 157, comma 2, sempre del nuovo Regolamento si legge testualmente “I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati,”. Tra l’atro c’è da precisare che, anche, il D.M. 17 giugno 2016 (nuovo Decreto parametri), nella Tabella relativa ai parametri per la fase prestazionale relativa alla “Direzione dell’esecuzione” sono previste particolari coefficienti sia per i “Direttori operativi” che per gli “Ispettori di cantiere.
  2. Con l’articolo 146 del nuovo Regolamento viene reintrodotta “L’attestazione dello stato dei luoghi” propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente. Il citato articolo 146, in pratica, richiama l’articolo 106 del previgente Regolamento n. 207/2010 dimenticando, però di inserire all’interno dell’attestazione la dichiarazione sulla “realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori”. Salta, anche, la dichiarazione congiunta del RUP e dell’esecutore dei lavori sul permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori prevista al comma 3 del previgente articolo 106 senza il quale non era possibile procedere alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori. È lecito chiedersi il perché.
  3. L’articolo 147 rubricato “La consegna dei lavori” del nuovo Regolamento contiene parte degli articoli 153, 154, 155, 157 e 156 del previgente Regolamento n. 207/2010. In pratica in un unico articolo vengono inserite le norme relative a “Giorno e termini per la consegna”, “Processo verbale di consegna”, “Differenze riscontrate all’atto della consegna”, “Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori” e “Consegna di materiali da un esecutore ad un altro”. Probabilmente nella foga di voler comprimere il numero di articoli si è utilizzato un sistema che, però, contravviene, a nostro avviso, alle “Regole e Raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” (Senato della Repubblica - Edizione Maggio 2001) riunendo in un unico articolo fattispecie che devono avere differenti rubriche poiché hanno differenti contenuti.
  4. Anche nell’articolo 157 rubricato “Tipologia dei documenti contabili” del nuovo Regolamento sono inseriti gli articoli 181, 197 e 198 del previgente Regolamento n. 207/2010 rubricati, rispettivamente “Elenco dei documenti amministrativi e contabili”, “Contabilizzazione separata dei lavori” e “Lavori annuali estesi a più esercizi”. Anche in questo caso come nel caso precedente è stato realizzato un eterogeneo articolo 156 la cui rubrica non rispetta il contenuto dell’articolo stesso e, quindi, contravviene alle Regole e Raccomandazioni già indicate al precedente punto.
  5. Analogo problema a quello dei due articoli precedenti, nell’articolo 159 rubricato “Libretti di misura” del nuovo Regolamento che contiene, con necessarie modifiche, gli articoli 183, 184, 185 e 186 del previgente Regolamento n. 207/2010, rubricati rispettivamente “Libretti di misura dei lavori e delle provviste”, “Annotazione dei lavori a corpo”, “Modalità della misurazione dei lavori” e “Lavori e somministrazioni su fatture”.
  6. Segnaliamo, pur ultimo, anche l’articolo 164 rubricato “Liste settimanali” del nuovo Regolamento in cui è riportato, di fatto, l’articolo 187 rubricato “Liste settimanali delle somministrazioni” del previgente Regolamento n. 207/2010. Orbene, in tale articolo si assiste ad un fenomeno apposto a quello segnalato ai precedenti punti 3, 4 e 5 e gli unici due commi presenti nel previgente articolo 187 vengono scompattati in 4 con il comma 3 che non ha alcun senso compiuto.

Non ci resta che sperare in meglio (non sarebbe molto difficile) ed attendere con pazienza un testo che non abbia le approssimazioni di un copia-incolla, probabilmente mal controllato e non corretto.

In allegato:                                                            

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A cura di arch. Paolo Oreto

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