Ecobonus 2020: il nuovo elenco degli interventi ammessi alla detrazione fiscale

Ecco l'elenco aggiornato al 2020 degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ammessi alla detrazione fiscale ecobonus

di Redazione tecnica - 11/04/2020

Ecobonus 2020: l'Enea ha aggiornato l'elenco degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ammessi alla detrazione fiscale (ecobonus) confermata fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020).

Ecobonus 2020: gli interventi ammessi alla detrazione fiscale

La seguente tabella, aggiornata al 26 marzo 2020, sintetizza gli interventi incentivabili con l'Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A
in parti comuni condominiali
o tutte le unità del condominio

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)

90%

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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