Sismabonus: cosa accade in caso asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se è possibile fruire del sisma bonus in caso asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo

di Redazione tecnica - 02/07/2020

Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi su un fabbricato in zona sismica 3, le cui procedure autorizzative sono cominciate nel 2017 senza allegare l'asseverazione del progetto strutturale, è possibile ugualmente beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus) in favore di coloro i quali acquistano dalle imprese di costruzione?

Sismabonus e asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo: la domanda all'Agenzia delle Entrate

Ha rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 196/2020. Ricordiamo, infatti, che il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.

La norma richiede, in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico, la contestuale allegazione del progetto - come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. 7 marzo 2017, n. 65 (art. 3, commi 4 e 6) - alla pratica edilizia ed il deposito presso lo sportello unico. Ne consegue che, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater”, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.

Sismabonus e asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota n. 4260 del 5 giugno 2020, ha chiarito che il comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari".

Sulla base di questa nota, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso di vendita di unità immobiliari inserite in un fabbricato sottoposto a demolizione e ricostruzione con miglioramento della classe di rischio sismico, l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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