Consiglio di Stato: Agibilità dei manufatti o dei locali dove si intende svolgere un’attività commerciale

Necessaria una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi

di Redazione tecnica - 11/08/2020

L’agibilità dei manufatti o dei locali dove si intende svolgere un’attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul versante commerciale.

Agibilità urbanistica

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 27 luglio 2020, n. 4774 ha premesso che la cd. “agibilità urbanistica” disciplinata dagli artt. 24 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001 implica anche la valutazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali ed ha pertanto una portata che assorbe, ma non esaurisce, quella in passato riconducibile all’art. 220, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

Corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi

Ha aggiunto che ai fini dell’agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212; Tar Napoli, sez. III, 9 marzo 2020, n. 1035). La notifica sanitaria, invece, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2, l. n. 283 del 1962, è anch’essa una forma di comunicazione del possesso dei requisiti igienico sanitari ma in relazione all’attività in concreto esercitata, che costituisce una specificazione correlata a verifiche più stringenti di quella commerciale del settore alimentare.

Mancata registrazione della notificazione sanitaria

La mancata registrazione della notificazione sanitaria implica la necessità di intervenire sull’attività sia da parte della A.S.L. che ha effettuato i controlli, onde garantire la tempestività dell’intervento a tutela della salute pubblica; sia dal Sindaco cui la A.S.L. abbia dato notizia dei fattori ostativi riscontrati, ove sussistano gli estremi dell’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, d.lgs. n. 267 del 2000; ovvero infine dal Dirigente del Comune competente per materia, giusta la previsione sanzionatoria di chiusura contenuta nell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 114 del 1998 ( e le omologhe previsioni regionali), che comporta la cessazione dell’attività “abusiva”, intendendosi per tale quella comunque svolta in assenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di legge.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 27 luglio 2020, n. 4774.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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