Superbonus 110%: adempimenti e obblighi costruttivi per usufruire del nuovo Ecobonus

Superbonus 110%: ecco adempimenti e obblighi costruttivi per accedere alle nuove detrazioni fiscali per l’efficienza energetica Ecobonus

di Redazione tecnica - 08/08/2020

Il Legislatore ha finalmente perfezionato la pubblicazione del corpo normativo per la gestione dell’ormai famoso Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica sugli edifici (c.d. Ecobonus).

In questo articolo si desidera proporre un elenco delle attività che restano a carico dei tecnici, nonché un esame degli obblighi derivanti da determinate scelte progettuali, che dovranno essere rispettati in alcune tipologie di interventi.

Superbonus110%: brevi considerazioni economiche

Tutti i colleghi che hanno già concluso un accordo con dei clienti senza attendere i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicati in questi giorni unitamente ai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate) forse potrebbero valutare una ridiscussione degli aspetti economici.

Innanzitutto tutte le attività tecniche sono eseguite con massimali derivanti dall’applicazione del DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, non è chiaro (ma si ritiene di si) se almeno per gli APE questa applicazione possa eseguirsi applicando il DM a ciascuna unità immobiliare utilizzando gli importi a carico di ciascun condomino, in caso contrario gli importi sarebbero risibili. Peraltro alcune attività previste, quale l’asseverazione di rispetto dei requisiti, non trova rappresentazione nel citato DM e gli importi delle parcelle andrebbero valutati a vacazione, con tutto ciò che ne consegue in merito a potenziali contestazioni da parte dei soggetti deputati al controllo.

Tutti gli importi per spese tecniche che superano i valori calcolati attraverso il DM 17/06/2016 non saranno incentivabili e resteranno quindi a carico dei clienti.

Superbonus110%: adempimenti per usufruire del 110%

La lettura del DM MISE “Requisiti tecnici” sembra mostrare una distinzione sostanziale tra APE eseguite per la verifica del doppio salto di classe, denominati “convenzionali”, non utilizzabili per alcun altro fine, e quindi da non depositare ai catasti energetici regionali, ed APE tradizionali, sempre obbligatori al termine dell’intervento.

Accettando questa distinzione, sperando in un chiarimento ufficiale successivo, un elenco delle attività che accompagnano gli aspetti progettuali e di coordinamento della sicurezza potrebbe essere il seguente:

  • Esecuzione di APE convenzionali ante e post intervento, per ciascuna unità immobiliare in condominio, per una verifica dell’ottenimento del doppio salto di classe energetica, che potranno essere firmati anche dal Direttore dei Lavori. Il doppio salto di classe è da calcolare attraverso l’esecuzione di una media pesata delle prestazioni ante e post intervento delle singole unità immobiliari, da confrontare con la media pesata del fabbisogno dell’edificio di riferimento di ciascuna unità immobiliare per la verifica della riduzione dei consumi, il peso utilizzato è la superficie utile;
  • Esecuzione di APE ordinari ex post per interventi sull’involucro edilizio o per interventi globali, ed in questo caso si ritiene debba applicarsi l’obbligo di terzietà previsto dalla firma degli APE rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti istallati;
  • Esecuzione di relazione energetica da depositare in comune in fase di avvio lavori in duplice copia;
  • Asseverazione del rispetto dei requisiti minimi, che descriva gli interventi (per sostituzione degli infissi con dettaglio infisso per infisso), che confermi anche la congruità dei prezzi e la copertura assicurativa adeguata alle pratiche firmate con un elenco delle asseverazioni già depositate, il relativo codice e gli importi. L’asseverazione, che potrà essere redatta in fase di avanzamento lavori se si ricorresse alla cessione del credito, sarà da compilare su portale ENEA, da scaricare dopo la compilazione, timbrare e firmare in ogni pagina e ricaricare sul portale ENEA, allegando polizza assicurativa, computo metrico estimativo ed analisi prezzi se eseguita;
  • Scheda dati prestazione da compilare sul portale ENEA, si ritiene sarà richiesta per ciascuna unità immobiliare componente un condominio;
  • Scheda informativa beneficiario, che si spera possa eseguirsi intestandola al solo amministratore del condominio come in passato.

In caso di cessione del credito occorrerà acquisire il visto di conformità della sussistenza dei presupposti, attività non a carico dei tecnici (CAF, commercialisti) ma che è opportuno segnalare ai propri clienti.

Appare opportuno che gli APE “convenzionali” e gli APE “ordinari” portino la stessa firma, quindi di soggetto terzo rispetto alla proprietà, ai tecnici progettisti e direttori lavori e ad istallatori e fornitori, al fine di avere certezza che i contenuti dei documenti siano omogenei e non evidenzino spiacevoli discrasie.

Superbonus110%: relazione energetica

L’obbligo di eseguire una relazione energetica fa ritenere opportuno approfondire tale tema. I contenuti della stessa, e gli obblighi ricadenti sul fabbricato oggetto di intervento, sono diversificati in base al tipo di intervento, si richiamano le tre definizioni:

  • Ristrutturazione di 1 livello: L’intervento interessa oltre il 50% dell’involucro e comprende l’impianto di climatizzazione
  • Ristrutturazione di 2 livello: L’intervento interessa oltre il 25% dell’involucro e può o meno comprendere l’impianto di climatizzazione
  • Riqualificazione energetica: Altri casi e impianti

Se nell’ultimo caso gli obblighi sono limitati alla esecuzione di una diagnosi energetica per la sostituzione di impianti di climatizzazione con potenza >100 kW ed il rispetto dei parametri del decreto requisiti minimi del giugno 2015 per i componenti su cui si interviene, parametri facilmente rispettati dovendo sottostare alle indicazioni del DM requisiti tecnici appena pubblicato, per gli altri due casi si devono rispettare obblighi da non trascurare, specie sulle vetrate, seppur non oggetto di intervento.

Superbonus110%: ristrutturazione di 2 livello

La relazione energetica in questo caso dovrà riportare le seguenti indicazioni:

  • Rispetto parametri di trasmittanza del DM requisiti minimi del 2015 dei soli componenti (o impianti) 

su cui si interviene;

  • Obbligo di rispetto di un determinato fattore di riflessione solare per infissi con esposizione da est a ovest passando per il sud;
  • Obbligo di installazione di valvole termostatiche o regolazioni per singolo ambiente con compensazione climatica per riscaldamento centralizzato e interventi su involucro verticale o infissi;
  • Obbligo di diagnosi per sostituzione impianto di climatizzazione con potenza maggiore di 100 kW;
  • Rispetto dei requisiti del DM requisiti minimi del 2015 di cui al par. 5.3.1.1 per invernale e par. 5.3.1.2 per estivo.

Superbonus110%: ristrutturazione di 1 livello

Per fornire una percezione delle attenzioni occorrenti nel caso di ristrutturazioni di primo livello si forniscono alcuni elementi oggetto di verifica nella relazione energetica nella ristrutturazione di primo livello:

  • Verifiche di condensa;
  • Verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a 0,65 nel caso di coperture piane, 0,30 nel caso di copertura a falde;
  • Obbligo addolcitore per impianti a P>100 kW con durezza >15 gradi francesi;
  • Obbligo contatore ACS prodotta e acqua di reintegro per impianti nuovi a P>35 kW;
  • Obbligo sistemi di regolazione almeno per zona climatica;
  • Obbligo installazione sistemi di misurazione intelligente dei consumi ai sensi del D.Lgs 102/14, di contabilizzazione di calore, del freddo e dell'ACS nel caso di condomini;
  • Verifiche di rispetto dei limiti dell'edificio di riferimento per i parametri H'T, Asol est/Autile, prestazione energetica EPHnd, EPCnd, EPgltot, rendimenti caldo, freddo e ACS;
  • Verifica massa superficiale o Yie se insolazione estiva superiore ad un limite;
  • In zone C/F trasmittanza tra appartamenti<0,8 W/mqK (sia pareti che solai);
  • Verifica obbligo integrazione con rinnovabili D.Lgs 28/2011.

Superbonus110%: conclusioni

Gli adempimenti per accompagnare i propri clienti verso l’ottenimento del 110% non sono banali, ma rientrano comunque nella sfera di attività (ad eccezione delle asseverazioni) già eseguite abitualmente dai progettisti.

Si ritiene opportuno porre grande attenzione nel seguire con rigore l’intero iter, essendo previsti da parte di Enea sia controlli documentali che controlli in situ, con percentuali determinate di verifiche obbligatorie, per le quali il Legislatore ha dotato Enea di fondi. Eventuali omissioni o errori che dessero luogo a perdita di detrazioni di portata così elevata potrebbero avere delle conseguenze importanti per i professionisti, pur se con adeguata copertura assicurativa.

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A cura di Ing. Cesare Caramazza

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