Ridistribuzione ambienti interni: permesso di costruire, SCIA o CILA?

Il TAR chiarisce quale titolo edilizio serve per la ridistribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature

di Redazione tecnica - 24/09/2020

La ridistribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature necessita di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) oppure di comunicazione di inizio lavori asseverata (SCIA)?

Ridistribuzione ambienti interni: la sentenza del TAR

Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza 15 luglio 2020, n. 905 resa in riferimento al ricorso presentato per l'annullamento di una ordinanza di demolizione per erroneità dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, irrazionalità manifesta, apoditticità e contraddittorietà.

In particolare, il ricorrente aveva contestato la legittimità dell’ordinanza demolitoria nel momento in cui ha ingiunto la rimozione di interventi che si sostanzierebbero in una diversa distribuzione degli ambienti.

Ridistribuzione ambienti interni: cosa dice la norma?

La ridistribuzione degli ambienti interni va configurata come intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) per il quale rientrano in questa categoria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Ridistribuzione ambienti interni: quale titolo edilizio serve?

Ciò premesso, nel caso di ridistribuzione degli ambienti interni occorre distinguere due casi specifici:

  • il caso in cui la diversa distribuzione non interessi parti strutturali dell'edificio;
  • il caso in cui la interessi.

In linea generale, gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio e non realizzano una modifica volumetrica, afferendo all’interno dell’immobile, sono assentibili mediante SCIA e non con permesso di costruire.

Ma c'è da aggiungere che la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Omessa SCIA e omessa CILA: demolizione o sanzione?

Il caso di omessa comunicazione della CILA non giustifica l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo. Quando invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, essendo necessaria una SCIA, la sua mancanza comporta l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata