Legittimità della soglia di sbarramento nelle offerte tecniche

Il TAR per il Veneto si esprime sulla Soglia di sbarramento nelle offerte tecniche

di Redazione tecnica - 29/09/2020

Soglia di sbarramento nelle offerte tecniche, sì o no? La questione è delicata e merita un approfondimento. E aiuta nella comprensione del caso, una sentenza emessa dal Tar del Veneto (sentenza n. 828 del 17 settembre 2020).

Cos'è la soglia di sbarramento

Precisazione dovuta: la soglia di sbarramento non è sempre presente nelle offerte tecniche. Ma dove è inserita, ha lo scopo di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis. Vengono stabiliti, dunque, da chi formula il bando di gara, riferimenti ai valori "assoluti" delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio.

Il caso del Tar del Veneto

Una società esclusa da un bando di gara per l'affidamento del "Servizio di recupero salme e trasporti funebri istituzionali nel Territorio della Terraferma Veneziano", ha chiesto l'annullamento del bando di gara per essere stata esclusa attraverso l'utilizzo della soglia di sbarramento. Il bando di gara prevedeva l'affidamento del servizio a chi avesse proposto l'offerta più vantaggiosa. Nel bando venivano specificati tutti i parametri di valutazione. Il disciplinare di gara stabiliva che "i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo – prima della riparametrazione – di almeno 30 punti (soglia di sbarramento), saranno automaticamente esclusi dalla gara". La società che ha proposto il ricorso era stata valutata con 23 punti e quindi esclusa.

Il motivo del ricorso e i punteggi "contestati"

Secondo la società che ha fatto ricorso, "l’attribuzione dei punteggi sarebbe avvenuta in modo arbitrario, con l’indicazione dei soli punteggi totali, senza dettagli e senza alcuna specifica sulle considerazioni che hanno comportato l’attribuzione dei singoli punti". Una questione che è stata respinta con ordinanza cautelare.

Soglia di sbarramento, il Tar spiega

La soglia di sbarramento "è rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche ed è finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate". Dunque, chi in fase di attribuzione di punteggi, non supera la soglia, viene automaticamente escluso "anche a prescindere dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto qualitativamente inadeguata". Sul punto si è espressa anche la Corte di giustizia europea che ha detto che non va ostacolata "una normativa nazionale che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a imporre in una gara d’appalto con procedura aperta requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione". Una normativa, prosegue la Corte europea, "fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo". Nell’ipotesi un’offerta non raggiunga la soglia "non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa".

Nel caso del Tar Veneto, vista la delicatezza del servizio che stava per essere appaltato, "la scelta di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento per garantire la qualità della prestazione svolta non appare manifestamente illogica".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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