Coronavirus Covid-19: Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione; Liguria e Sicilia in zona gialla

La nuova collocazione delle Regioni italiane nelle zone gialla, arancione e rossa sino al 3 dicembre

di Redazione tecnica - 28/11/2020

L’ultimo Monitoraggio settimanale Covid-19, report 16-22 novembre e gli indici Rt nazionale pari a 1,08 e delle Regioni Lombardia, Piemonte, Calabria, Liguria e Sicilia che sono i seguenti:

  • Regione Calabria Rt 0,94
  • Regione Liguria Rt 0,77
  • Regione Lombardia Rt 1,24
  • Regione Piemonte Rt 0,90
  • Regione Sicilia Rt 1,05

hanno spinto il Ministro della salute Roberto Speranza a firmare la nuova Ordinanza 27 novembre 2020 con cui sposta:

  • le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte dalla zona rossa alla zona arancione e
  • le Regioni Liguria e Sicilia dalla zona arancione alla zona gialla

Nella stessa giornata è stata, poi firmata, anche, l’ulteriore Ordinanza 27 novembre 2020 con cui l’ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, relativa alle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana, è stata rinnovata fino al 3 dicembre 2020. Entrambe le Ordinanze sono state, poi, pubblicate nella Gazzetta ufficiale di oggi.

Il meccanismo dei tre colori

Tutto ciò per adeguarsi al meccanismo previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio 3 novembre 2020 delle tre diverse tipologie di zona cosiddette “gialla”, “arancione” e “rossa”.

Tutte le regioni italiane e le Province autonome originariamente posizionate in “zona gialla” che è quella che deve rispettare le disposizioni contenute nell’articolo 1 del citato dPCM 3/11/2020, così come disposto dal comma 1 degli articoli 2 e 3 possono essere passate nelle altre zone arancione e rossa e nel dettaglio, con più Ordinanza del Ministro della salute parecchie regioni sono state spostate da una zona all’altra.

La situazione odierna, dopo le ultime due Ordinanze  e con scadenza fissata per tutte le Regioni e le Province autonome al 3 dicembre 2020, è quella di seguito riassunta

  • ZONA GIALLA (7)
    • Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Veneto e Provincia Autonona Trento
  • ZONA ARANCIONE (9)
    • Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria
  • ZONA ROSSA (5)
    • Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma Bolzano

Ovviamente le Regioni e le province autonome in zona arancione, oltre a rispettare le disposizioni contenute nell’articolo 1 del dPCM 3/11/2020 devono rispettare anche quelle di cui all’articolo 2 del più volte citato dPCM mentre quelle passate in zona rossa devono rispettare anche quelle di cui all’articolo 3 del più volte citato dPCM 3/11/2020.

coronavirus

Emergenza Coronavirus: le misure per l'area Gialla

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
  • Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Chiusura di musei e mostre.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Emergenza Coronavirus: le misure per l'area Arancione

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
  • Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Chiusura di musei e mostre.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Emergenza Coronavirus: le misure per l'area Rossa

  • È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
  • Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

 Ricordiamo che la circolazione nel proprio comune di residenza è consentita con esclusione dalle 22 alle ore 5:00 del giorno successivo mentre nelle regioni definite rosse o arancioni nel caso in cui occorre recarsi per motivi indifferibili in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione occore utilizzare il Modello autodichiarazione editabile predisposto dal Ministero dell’Interno (leggi articolo).

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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