Superbonus 110%: quadro normativo, novità e nuove FAQ dal direttore dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: in audizione l'Agenzia delle Entrate risponde su questioni e richieste relative alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 19/11/2020

Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle questioni intepretative

D. Si chiede se il Superbonus non si possa estendere in via interpretativa ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, laddove tale detenzione esclusiva non può dar luogo alla costituzione del condominio richiesto dal dato strettamente testuale del comma 9 dell’articolo 119.

R. Il riferimento normativo al “condominio” (articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto- legge n. 34 del 2020) comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

La scelta del Legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del Superbonus, i “condomìni” non ha consentito di estendere a tale agevolazione la prassi consolidata, finora adottata in materia di Ecobonus, di Sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che, per parti comuni, devono intendersi “in senso oggettivo” quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio nell’edificio (risoluzione n. 167 del 12 luglio 2007; circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.6). Le agevolazioni sopra citate, infatti, spettano anche all’unico proprietario (o ai comproprietari) dell’intero edificio per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

È pacifico che la nascita del condominio si determini automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.

Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi.

Ciò comporta in sostanza che:

  • se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus;
  • se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus.

Si evidenzia infine che le stime di copertura della misura hanno tenuto conto di questa lettura della norma, motivo per cui l’Agenzia ha interpretato nel senso sopra esposto il comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.

D. Come vanno considerate le non conformità urbanistiche dell’immobile, per le quali occorrerebbe introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le parziali difformità non generate dalla volontà del proprietario.

R. La questione non è di competenza dell’Agenzia delle entrate, poiché attiene esclusivamente alla normativa edilizia.

Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 49 del T.U. dell’edilizia (DPR n. 380 del 2001) prevede che:

«1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa».

Inoltre, al fine di semplificare l’accesso al Superbonus, con il decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, è stato inserito, nell’articolo 119, il comma 13-ter, che, al riguardo, prevede che al «fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».

D. Si chiede se il beneficio sull’acquisto dell’unità immobiliare spetti, per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata, anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo della finestra medesima (attualmente il 31 dicembre 2021, sia ai fini del Sismabonus che ai fini del Superbonus).

R. L’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, stabilisce che, qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, fermo restando il principio di cassa, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Gli acquirenti delle case cd. “antisismiche” potranno, altresì, fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in quanto l’agevolazione a tale data è vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

D. L’Agenzia delle entrate ha stabilito la retroattività delle disposizioni relative alla cessione o sconto in fattura dal 1° gennaio 2020 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus. Sarebbero invece opportune regole uniformi sull’intero ventaglio di interventi.

R. La retroattività delle disposizioni relative alla cessione o sconto in fattura dal 1° gennaio 2020 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus non è stata stabilita dall’Agenzia delle entrate ma dal Legislatore, che, con l’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio, ha previsto la possibilità di optare, in luogo delle detrazioni spettanti, alternativamente del c.d. sconto in fattura o della cessione del credito, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per gli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo 121. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (sono gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);
  • efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (Ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 (Sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus; l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

D. Con riferimento all’applicazione del criterio di cassa o di competenza, occorre chiarire se, in caso sconto in fattura o cessione del credito, si possa fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata.

R. La disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.

Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato già chiarito che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti; si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, sono sottoposte ad un regime "improntato alla cassa"; lo stesso Legislatore, infatti, ha richiamato per alcune componenti di reddito - che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza; ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.

Nel medesimo documento di prassi si è, inoltre, precisato che, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Allo stato attuale e in assenza di modifiche normative, non emergono elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa.

D. Cosa concretamente si intenda per il “concorso in violazione” di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto rilancio, il cui testo apre la strada a pericolose interpretazioni.

R. Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n. 5-04585 del 10 settembre 2020 presentata alla Camera dei Deputati.

In particolare, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Nel caso di concorso nella violazione (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):

  • della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1);
  • della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Come precisato nella risposta all’interrogazione n. 5-04585, “i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione”.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto” (così il provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, punto 7).

Per la configurabilità del concorso di persone valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (si veda, al riguardo, la circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998).

Di seguito un esempio a maggior chiarimento.

Se la spesa sostenuta è pari a 40.000 euro, la detrazione è pari a 44.000 euro (110 per cento di 40.000).

Il fornitore effettua uno sconto di 40.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto (in sostanza, il beneficiario non pagherà nulla), maturando un credito d’imposta pari a 44.000 euro.

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta:

  • l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione; nel caso in esame il recupero riguarderà l’importo di 44.000 euro, oltre a sanzioni e interessi;
  • il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (nel nostro esempio 44.000 euro) (cfr. circolare n. 24/E, par. 9).

Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi:

  • se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997;
  • per l’eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione del Superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

D. Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.

R. L’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio prevede che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche “l’installazione del cappotto termico interno”.

D. Si chiede se l’obbligo di stipula della polizza assicurativa è da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC professionale “generica” oppure è necessario stipulare una polizza ad hoc; in ogni caso, se l’obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari.

R. L’articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio prevede che, ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati siano tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Ai fini fiscali la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa nei termini sopra indicati. Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore.

L’articolo 119, comma 11, prevede che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e i professionisti abilitati sono, pertanto, tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza inserendo un’autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l’adeguatezza della polizza, dovendo essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, la stessa attiene all’aspetto contrattualistico tra le parti.

D. Si chiede se l’ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1, lett. a), dell’articolo 119, riferito alle singole unità immobiliari, possa intendersi riferito alla singola camera o ufficio nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS, considerata la diversa destinazione d’uso dei relativi immobili rispetto agli edifici residenziali.

R. Nel comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838, nonché dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e, del decreto Rilancio, per le associazioni e società sportive dilettantistiche il Superbonus è, dunque, limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per le ONLUS, le APS e le OdV di cui al citato comma 9, lett. d-bis, dell'articolo 119, invece, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Per tali soggetti (le ONLUS, le APS e le OdV) non opera la limitazione, indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b, per le sole persone fisiche.

Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per:

  • interventi “trainanti”, realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119;
  • interventi “trainati”, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

D. Si chiede se si possa dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di “testo unico delle interpretazioni”, elaborando formulari ogni qual volta possibile.

R. Tenuto conto della complessità delle disposizioni recate dall’articolo 119 del decreto- legge n. 34 del 2020, sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata inserita un’apposita area tematica dedicata al Superbonus, nell’ambito della quale sono disponibili i link per l’accesso:

  • ai provvedimenti direttoriali dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • alla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, recante i primi chiarimenti interpretativi;
  • alla risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari e correlati limiti di spesa;
  • alla guida operativa;
  • alle FAQ;
  • alle risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus;
  • ad altri siti internet di interesse (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENEA).

D. Si chiede se si possa diffondere a cura dell’Agenzia delle entrate una circolare annuale interamente dedicata ai chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia.

R. Al riguardo, premesso che l’Agenzia è tenuta a fornire tempestivamente chiarimenti sulle norme fiscali di nuova emanazione, si fa presente che l’Agenzia, sia per il “bonus facciate” sia per il Superbonus, ha prontamente fornito le prime indicazioni con le circolari n. 2/E e n. 24/E del 2020. Inoltre, la circolare annuale che l’Agenzia pubblica in occasione della campagna dichiarativa delle persone fisiche costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo di tale circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliancea tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo delle dichiarazioni. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Con particolare riferimento alle detrazioni per gli oneri pluriennali (come le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), si evidenzia che vi sono appositi paragrafi, nei quali sono riportati, in maniera sistematica, i principali chiarimenti interpretativi, con le indicazioni degli adempimenti da porre in essere e dei documenti da conservare.

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