Superbonus 110%: quadro normativo, novità e nuove FAQ dal direttore dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: in audizione l'Agenzia delle Entrate risponde su questioni e richieste relative alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 19/11/2020

Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle richieste di semplificazione

D. Si chiede se, in caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, debba essere rilasciata fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata.

R. Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba essere destinata al solo condominio.

Tale soluzione è in linea con quanto previsto nel caso in cui si scelga di recuperare l’agevolazione come detrazione. In tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

D. Si chiede se si possa prevedere un termine dal momento della conclusione dei lavori entro il quale i professionisti tecnici possano procedere a un ravvedimento operoso per le attività preliminari alla progettazione, certificazione e attestazione.

R. Non sembra ci siano i margini per invocare lo strumento di carattere generale disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Si segnala che, in relazione alle comunicazioni di fine lavori all’ENEA, in caso di omesso o annullato invio delle stesse, è stato ammesso il ricorso alla remissione in bonis (cfr. circolare n. 13/E del 9 maggio 2013). Nel caso prospettato, tuttavia,

bisognerebbe valutarne l’applicabilità, soprattutto nell’ipotesi in cui il contribuente benefici della detrazione direttamente in fattura (c.d. sconto).

D. Si chiedono chiarimenti in merito alla modalità, ai contenuti e ai tempi del visto di conformità (di cui sarebbero utili dei formulari), nonché agli effetti sanzionatori nei casi di visti carenti, incompleti o tardivi. Si auspicano, inoltre, delle precisazioni sulle modalità, sull’efficacia e sui parametri di riferimento dell’asseverazione di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b, del decreto-legge n. 34 del 2020 per le opere di consolidamento.

R. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito della prossima circolare dedicata ai chiarimenti in materia di Superbonus, fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni.

D. Si chiede se vi siano margini di semplificazione del quadro procedimentale, nonché della cessione del credito.

R. L’articolo 119 del decreto Rilancio, nell’introdurre il Superbonus, ha individuato le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, il decreto Rilancio, come chiarito con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni già disciplinate dalle norme vigenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative.

In merito a tale ultimo profilo, in particolare, si evidenzia che, come precisato dalla citata circolare n. 24/E del 2020 (par. 8), le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

In particolare, il Superbonus, a differenza delle predette agevolazioni, prevede un’aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell’agevolazione in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è possibile optare per un utilizzo alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione. Inoltre, le disposizioni contenute nell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di cessione hanno ampliato la platea dei soggetti cessionari e hanno ammesso la possibilità di ulteriori cessioni.

Pertanto, in linea generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire, per la fruizione delle nuove agevolazioni:

  • ai fini dell'opzione per lo sconto per la cessione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • ai fini della detrazione nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In merito all’asseverazione, si rileva, in particolare, che è necessario richiedere, ai fini sia dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus sia dell’opzione per la cessione o lo sconto:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 agosto 2020;
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modificazioni; i professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; l’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Dalle considerazioni sopra svolte discende, come già anticipato, che gli adempimenti documentali ai fini del Superbonus sono stati richiesti dal Legislatore in considerazione del particolare carattere agevolativo delle nuove previsioni introdotte dall’articolo 119 del decreto Rilancio, con conseguente necessità di maggiore certezza nella verifica dei requisiti di spettanza dei nuovi benefici, anche con riguardo all’effettivo realizzo, nel rispetto di tutti i requisiti tecnici richiesti, degli interventi agevolati, aventi un impatto rilevante nel miglioramento della qualità degli edifici.

Si segnala, pertanto, l’esigenza di tenere in considerazione le imprescindibili esigenze di controllo e verifica della spettanza dei requisiti e della regolarità tecnica degli interventi, garantiti dalla predisposizione della necessaria documentazione.

D. Si chiede se si possa costituire, nell’immediato, un portale unico in cui il contribuente effettui tutte le comunicazioni necessarie per fruire dei Superbonus.

R. Attualmente esiste il portale dell’ENEA, tramite il quale sono trasmesse le asseverazioni tecniche per gli interventi di riqualificazione energetica, e il portale dell’Agenzia delle entrate, con cui sono trasmesse le comunicazioni di cessione del credito. L’ENEA e l’Agenzia delle entrate collaborano affinché, tra l’altro, sia verificata con procedure automatizzate l’esistenza della suddetta asseverazione, i cui estremi sono indicati nella comunicazione di cessione del credito. All’attualità, non risulta esistere, invece, un analogo portale, tramite il quale sono trasmesse le asseverazioni tecniche per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Nel caso in cui il “portale unico” dovesse essere utilizzato anche per altri adempimenti (ad esempio in materia urbanistica), dovrebbero essere coinvolte altre amministrazioni, anche territoriali.

Trattandosi di un portale che accoglierebbe comunicazioni di varia natura (solo in minima parte fiscale), nonché trasversale a diverse amministrazioni pubbliche (riferibili a diversi livelli di governo), non potrebbe essere realizzato e gestito dall’Agenzia delle entrate.

D. Si chiedono chiarimenti sulla persistenza della limitazione della cessione solo a soggetti comunque legati ai lavori che hanno dato luogo alla detrazione, incluse banche e intermediari finanziari.

R. L’articolo 121, comma 1, lettere a e b, del decreto Rilancio, come già chiarito, consente ai soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione (cd. “sconto in fattura”), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la “cessione” a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il meccanismo sopra delineato ricalca solo in parte gli istituti precedentemente vigenti. In particolare, al sistema delineato dal citato articolo 121 non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018 in merito alle modalità di effettuazione delle cessioni e all’individuazione dei soggetti cessionari, previsti per gli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.

L’articolo 121, infatti, consente espressamente la cessione del credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», senza la necessità di verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

D. Si chiede se, con riguardo allo stato di avanzamento dei lavori, sia ammessa la cessione del credito per interventi che danno origine ad altri bonus.

R. Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio, è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto anche per stati di avanzamento lavori, in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121 (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie). L’eventuale estensione della cessione ad altre tipologie di interventi deve essere, ovviamente, prevista dal Legislatore.

D. Si chiede se, una volta conclusa la cessione, il credito possa circolare liberamente, senza rischio di essere recuperato dall’Amministrazione finanziaria per rilevata mancanza dei presupposti d’applicazione dell’agevolazione originaria.

R. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i «fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto».

Al riguardo, nella circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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