Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: arrivano i chiarimenti congiunti delle Infrastrutture e della Funzione Pubblica

Ecco i chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020 Decreto Semplificazioni al DPR n. 380/2001 Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 03/12/2020

Che le modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) non siano state ben "digerite" dagli operatori del settore ormai fatto noto.

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizia

Nelle ultime settimane si sono sprecati gli interventi in merito alle modifiche "a tempo" previste per il Codice dei contratti. Adesso arrivano nuovi chiarimenti che, questa volta, riguardano alcune delle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia.

Chiarimenti che arrivano direttamente da una circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per la Funzione Pubblica, inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici e ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche, ad oggetto "Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi".

I nodi che si è provato a sciogliere riguardano le novità introdotte dall’articolo 10 che riguardano i seguenti articoli del DPR n. 380/2001:

  • l'art. 2-bis, comma 1-ter - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
  • l'art. 3, comma 1, lett. d) - Definizioni degli interventi edilizi

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: la modifica al regime delle distanze in edilizia

Il Decreto Semplificazioni ha sostituito il comma 1-ter dell'art. 2-bis con il seguente:

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela"

Come specificato nella nota dei due ministeri, la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione oggi è consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati prima dell’adozione della disciplina sulle distanze. Deroga che vale anche per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale ovvero dalla legge regionale o dai piani urbanistici regionali.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: la modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia

L'altra importante modifica riguarda la definizione di "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) che dopo il Decreto Semplificazioni è diventata:

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Una definizione più ampia, oggi estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche, per i quali non è più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. E ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, come in precedenza, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà, addirittura, aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana. Speculare alla semplificazione voluta con queste modifiche è però il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: il commento dai Ministeri

"Le semplificazioni in materia di rigenerazione e riqualificazione urbana - ha dichiarato il Ministro per la Funzione Pubblica ha dichiarato Fabiana Dadone - rappresentano una leva regolatoria importante per rilanciare un settore chiave della nostra economia e per innalzare il valore del nostro patrimonio immobiliare. Il decreto Semplificazioni è un primo passo importante, ma lo snellimento burocratico è un risultato che va perseguito nel tempo, con molti interventi mirati e la collaborazione di tutti i livelli di governo. Un'azione che condurremo con decisione grazie allo strumento dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023".

Queste norme - ha concluso il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli - inserite nel decreto semplificazioni rappresentano un passaggio fondamentale su almeno due fronti: da una parte, imprimono quell’accelerazione necessaria per la ripresa dell’economia, oggi ancora più di ieri. Dall’altra, garantiscono in maniera incisiva la certezza che tutte le attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole, sempre nella direzione della legalità. Rendere più rapidi e trasparenti i processi amministrativi oggi significa snellire i processi che troppo spesso hanno fermato interi settori imprenditoriali, significa far ripartire l’economia. Si tratta di un traguardo imprescindibile per il quale lavoriamo senza sosta, anche grazie all’impegno del Sottosegretario Salvatore Margiotta al quale ho chiesto di istituire e coordinare un Tavolo di esperti sulla Rigenerazione urbana”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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