Terzo condono edilizio e ampliamenti volumetrici: nuova sentenza della Corte di Cassazione annulla ordinanza di demolizione

La Corte di Cassazione interviene sui contenuti del Terzo Condono edilizio nella parte che riguarda gli ampliamenti volumetrici

di Redazione tecnica - 08/12/2020

Condono edilizio, limiti volumetrici e ordinanze di demolizione sono gli ingredienti di una nuova interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 34361 del 3 dicembre2020) che ci consentono di approfondire l'argomento.

Il fatto

Siamo all'ultimo grado di giudizio di un ricorso di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive. Sul tavolo dei giudici, il rigetto dell'istanza in secondo grado della revoca annullata. In realtà, in primo grado la sentenza era stata accolta e quindi sospesa l'ordinanza di demolizione. In secondo grado il ribaltone. Secondo il giudice, infatti, il condono emesso a fronte delle due istanze non teneva conto dei limiti di aumento volumetrico che sono previsti dalla legge 326/2003 (di conversione del decreto legge n. 269/2003 meglio conosciuto Terzo Condono edilizio). Nel caso specifico, i locali, secondo il giudice di secondo grado, non solo superavano il limite previsto del 30% rispetto alla costruzione originaria, ma non avrebbero rispettato il limite dei 750 metri cubi per ciascun locale.

L'art. 32, comma 25 del Decreto Legge n. 269/2003

L'art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003 (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati) prevede:

Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

La doppia istanza e il limite dei 750 metri cubi: la sentenza di secondo grado

Il nodo, però, è presto sciolto. Perché il giudice, nel secondo grado di giudizio, non aveva tenuto conto del fatto che si trattava di due distinte costruzioni ed altrettante richieste di condono. Il limite dei 750 metri cubi vale per ogni singola istanza e quindi, nel caso analizzato, è ampiamente rispettato.

Cosa dice la legge 326/2003

Per i giudici della Corte di Cassazione il ricorso va accolto. Questo perché il decreto legge n. 296/2003, prevede la sanabilità delle opere abusive che risultino completate entro il 31 marzo 2003 a patto che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché alle opere abusive realizzate nel termine del 31 marzo 2003 relative a nuove costruzioni residenziali non superiore a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la costruzione non superi complessivamente i 3 mila metri cubi.

Meri ampliamenti e nuove costruzioni

In sostanza il c.d. Terzo Condono Edilizio ha operato una distinzione tra i meri ampliamenti delle opere preesistenti, quale che ne sia la destinazione d'uso (in questo caso vale o il limite del 30 per cento del volume aggiunto o dei 750 metri cubi di ampliamento) e le nuove costruzioni, sanabili solo se di tipo residenziale e con il limite massimo dei 750 metri cubi per ogni singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, con l'ulteriore condizione che la nuova costruzione non superi, complessivamente, i 3 mila metri cubi di volume. Nel caso analizzato, si tratta di nuove costruzioni aventi destinazione residenziale. Per questo, in secondo grado il giudice avrebbe dovuto prendere in esame i limiti volumetrici di pertinenza delle nuove costruzioni a destinazione residenziale e dunque il limite dei 750 metri cubi per ciascuna richiesta di sanatoria. Quindi l'ordinanza va annullata e tutto viene rinviato al tribunale che si dovrà esprimere nuovamente.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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