Superbonus 110% e cappotto termico: serve l'impianto termico per accedere alla detrazione fiscale del Decreto Rilancio?

Superbonus 110%: si può accedere alla detrazione fiscale con un intervento trainante di isolamento termico a cappotto senza che sia presente l'impianto termico?

di Gianluca Oreto - 05/12/2020

Superbonus 110%: benché la normativa sia ormai completa dallo scorso 5 ottobre, continuano i dubbi e le perplessità degli operatori del settore in merito alla detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, continuano le offerte per la cessione del credito.


Indice dell'articolo

  • Superbonus 110% e cappotto termico: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
  • Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
  • Superbonus 110%: gli interventi trainanti di riqualificazione energetica
  • Superbonus 110% e cappotto termico: i chiarimenti del MEF

Superbonus 110% e cappotto termico: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it

Tra i dubbi e le diverse domande che arrivano alla Posta di LavoriPubblici.it, oggi rispondiamo ad una interessante che riguarda la possibilità di fruire del superbonus per un intervento di isolamento termico a cappotto su un edificio in cui una o più unità immobiliari sia sprovvista di impianto termico.

Come sempre, rispondiamo prendendo come unico punto di riferimento la normativa tecnica, a cui affiancheremo questa volta alcune risposte fornite direttamente dal Sottosegretario di Stato Alessio Villarosa.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

L'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 13 dicembre 2021 (ma già si parla di proroga al 2023), da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per alcuni interventi (c.d. trainanti) di riqualificazione energetica e sismica e per altri effettuati congiuntamente ai primi (c.d. trainati).

In sostanza, esistono alcuni interventi che accedono direttamente al superbonus e altri che possono essere trainati se effettuati congiuntamente. L'art. 119, comma 1, lettere a, b e c definisce 3 interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e il successivo comma 4 ne definisce un altro per interventi di riduzione del rischio sismico. Nel dettaglio, gli interventi che accedono direttamente al superbonus sono:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.

Nel caso sia realizzato uno degli interventi di cui ai primi 3 punti (miglioramento energetico), l'art. 119, comma 2 prevede che è possibile realizzare anche altri interventi che accedono (con i loro limiti di spesa) al superbonus. Tali interventi c.d. trainati sono quelli di:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica).

Nel caso sia realizzato un intervento trainante di miglioramento sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Nel caso sia effettuato uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o sismica, Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
  • la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti di riqualificazione energetica

Andiamo adesso sul cuore della domanda: gli interventi di riqualificazione energetica e l'impianto termico.

Come su riportato, ognuno dei 3 interventi trainanti di riqualificazione energetica deve rispettare alcuni requisiti. In particolare:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 ed è anche necessario intervenire sulle superfici che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
  • per i soli interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione dell'impianto termico, è necessario che l'impianto termico esista e abbia le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. n. 192/05 (recentemente modificato dal D.Lgs. n. 48/2020) che lo definisce “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Ciò premesso, come indicato dalla stessa norma di rango primario (il Decreto Rilancio), mentre per i 2 interventi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119, comma 1 serve che ci sia un impianto termico, per l'intervento di isolamento termico a cappotto questo requisito non è stato previsto, quindi non esiste.

Superbonus 110% e cappotto termico: i chiarimenti del MEF

Sull'argomento è intervenuto anche il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa che nella III edizione delle FAQ sul Superbonus 110% ha risposto alle seguenti domande (che non lasciano alcun dubbio sul problema iniziale).

Ai fini del rifacimento del cappotto termico, come va calcolato il 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio? Si deve avere riguardo all’intero edificio o solo ai vani riscaldati?

Secondo quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. Come illustrato, l’agevolazione di applica se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, da intendersi come integralmente considerato, senza cioè distinzione tra vani riscaldati e non

Condominio con 10 unità abitative di cui solamente una non ha impianto termico. Posso eseguire il cappotto anche sulle pareti esterne di quest’ultima ed accedere al 110% per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico?

Sì, è possibile accedere al 110% anche per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico.

In definitiva, parlando la norma di "superficie disperdente lorda", non è l'assenza dell'impianto termico sulla singola unità immobiliare che preclude l'accesso al superbonus, né il fatto che un vano non sia riscaldato. Diverso è il caso di un edificio che nel suo complesso non ha vani riscaldati verso la superficie su cui si vuole intervenire. In questo caso la superficie disperdente lorda è pari a zero, dunque non si avrà accesso alla detrazione fiscale del 110%.

Come sempre la normativa è il punto di riferimento da cui far discendere ogni analisi.

Buon lavoro e #unpensieropositivo.

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A cura di Ing. Gianluca Oreto

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