Oneri di urbanizzazione e di costruzione: entro quando possono essere restituiti?

Il privato ha diritto alla restituzione di quanto pagato per gli oneri di urbanizzazione e di costruzione, in caso di mancato utilizzo del permesso di costruire

di Redazione tecnica - 18/01/2021

È ormai pacifico in giurisprudenza che il privato ha diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, in caso di mancato utilizzo del permesso di costruire. Ma entro quando può farlo? Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 349 che ci consente di dissipare ogni dubbio.

Il ricorso di un comune

Un'amministrazione comunale si è appellata alla richiesta di restituzione degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, fatta attraverso un decreto ingiuntivo, da una società che, nel 1999 aveva ottenuto il permesso di costruire in una zona industriale versando le prime rate degli oneri di urbanizzazione e di costruzione. Dopo alcune peripezie giudiziali, il permesso di costruire era stato prorogato fino al 2005. Nel frattempo la società ha versato gli oneri mancanti. Ma non ha completato i lavori entro il termine del 2005, chiedendo al comune la restituzione delle somme già versate. Il comune non ha mai risposto alla richiesta e la società ha inviato un decreto ingiuntivo, dopo essersi fatta determinare le somme dal Tar. Che, in primo appello ha respinto il ricorso dell'amministrazione comunale.

Mancato utilizzo del titolo edilizio, vanno restituiti gli oneri di urbanizzazione?

A questa domanda, risponde il Tar ed è diventata ormai giurisprudenza comune: il privato che non effettua i lavori autorizzati con un titolo edilizio, ha sempre diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione. Questi oneri, infatti, sono connessi strettamente alla facoltà di costruire: quindi non sono dovuti in caso di rinuncia, di mancato utilizzo o di decadenza del permesso di costruire. In queste circostanze il comune è obbligato "alla restituzione delle somme incassate, perché il relativo pagamento risulta privo della causa originaria dell’obbligazione di dare e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione".

La decorrenza del termine di prescrizione decennale, come si calcola

I giudici, nella sentenza analizzata, spiegano come si calcola la decorrenza del termine di prescrizione decennale per quel che riguarda la restituzione delle somme pagate sia per gli oneri di urbanizzazione che per i costi di costruzione. La data va calcolata "partendo dal momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal privato". Questo vuol dire che il diritto di poter richiedere le somme versate "decorre non dalla data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all'Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali". Analizzando questo ricorso, la concessione è "spirata" nel gennaio 2005 e dunque "solo da tale data è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione degli oneri concessori". Il proprietario del terreno ha inviato la richiesta di restituzione con raccomandata nel dicembre del 2014. Per questo il ricorso del comune è stato respinto e l'amministrazione dovrà restituire gli oneri versati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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