Modifica prospetti e cambio destinazione d'uso: niente semplificazioni in Sicilia

Una nota di risposta del'Assessorato Territorio e Ambiente chiarisce che le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni non valgono nella Regione Siciliana

di Redazione tecnica - 26/01/2021

In Sicilia niente segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi di modifica dei prospetti e per il cambio di destinazione d'uso non rilevante. Lo ha chiarito il Dipartimento di Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana in risposta ad una richiesta di chiarimento inviata da Inarsind Agrigento.

Il Testo Unico Edilizia in Sicilia

Facciamo un passo indietro. Nel 2016, con 15 anni di ritardo rispetto alla normativa nazionale, La Regione Siciliana pubblica la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Un recepimento dinamico ancora poco compreso dagli addetti ai lavori che ha portato all'inserimento nella normativa regionale di 99 articoli del DPR n. 380/2001, più altri 15 articoli recepiti con modifiche e altri 14 che hanno previsto nuove disposizioni in materia edilizia.

Per questo motivo, ogni qual volta interviene una normativa nazionale che modifica il Testo Unico Edilizia, bisogna fare attenzione se riguarda un articolo recepito dinamicamente dalla Regione Siciliana, e che quindi si aggiorna automaticamente, oppure uno degli articoli recepiti con modifiche.

Il Decreto Semplificazioni e il Testo Unico Edilizia in Sicilia

È il caso del Decreto Semplificazioni con il quale sono state apportate copiose modifiche al Testo Unico Edilizia, alcune molto rilevanti in riferimento alla semplificazione delle procedure.

A seguito del Decreto Semplificazioni, Inarsind Agrigento ha inviato una richiesta di chiarimento all'Assessorato regionale per comprendere meglio se le modifiche apportate all'art. 3 sulla definizione della manutenzione ordinaria potessero essere applicabili anche al territorio regionale.

In particolare, nella nuova versione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico Edilizia è riportata una definizione aggiornata di manutenzione straordinaria in cui si ricomprendono anche:

  • la modifica alle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico;
  • le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Modifiche importanti perché a seguito di queste cambia anche il regime edilizio applicabile.

La risposta dell'Assessorato Regionale

Come prevedibile, la risposta dell'Assessorato Siciliano non poteva essere diversa. È stato, infatti, chiarito che mentre l'art. 3 del DPR n. 380/2001 è recepito dinamicamente dalla Legge regionale n. 16/2016, stessa cosa non si può dire per l'art. 22 che tratta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per quest'ultimo la Regione Siciliana ha optato per un recepimento con modifiche che necessita di una ulteriore legge regionale nel caso di modifica dell'impianto normativo nazionale.

Ne consegue, come chiarisce l'assessorato, che l'art. 10 della Legge regionale n. 16/2016 (che recepisce l'art. 22 del DPR n. 380/2001 sulla SCIA) resta invariato, per cui almeno in Sicilia la disciplina applicabile per gli interventi di modifica dei prospetti o di cambio di destinazione d'uso non rilevanti, rimane invariata anche dopo il Decreto Semplificazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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