Condono edilizio e ordine di demolizione: le condizioni per sospenderlo o revocarlo

La Corte di Cassazione interviene sulla competenza e le condizioni di sospensione di un ordine di demolizione in pendenza di un condono edilizio

di Redazione tecnica - 05/02/2021

In presenza di un'istanza di condono edilizio o di accertamento di conformità è possibile revocare o sospendere l'ordine di demolizione delle opere abusive?

Condono edilizio e ordine di demolizione: nuovo intervento della Cassazione

Una domanda che ha avuto risposta da Tribunali di ogni ordine e grado alla quale si aggiunge la sentenza 3 febbraio 2021, n. 4279 della Corte di Cassazione (ultimo grado di giudizio) che conferma l'orientamento in materia di abusi edilizi.

Nel nuovo caso sottoposto ai giudici di Cassazione, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza della Corte di Appello che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Tra i motivi del ricorso:

  • l'illegittimo esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi, per essersi sostituito al Comune nella valutazione dei presupposti e delle condizioni perché la ricorrente potesse accedere ai benefici del richiesto condono edilizio;
  • essendo intervenuto successivamente alla proposizione dell'istanza di condono l'annullamento in sede di autotutela della concessione edilizia, la condizione ostativa del superamento dei limiti di cubatura previsti dalla legge di condono edilizio non troverebbe nella specie applicazione in forza dell'espressa clausola derogatoria.

La sospensione o revoca dell'ordine di demolizione

La Corte di Cassazione ha ricordato subito le condizioni per le quali può essere revocato o sospeso un ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria. In particolare,  successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento.

In questi casi il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare:

  • il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento;
  • la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

Il giudice dell'esecuzione deve, dunque, compiere detto accertamento, esercitando un potere-dovere connesso ad un accertamento incidentale funzionale al provvedimento (di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione) che egli è tenuto ad adottare su istanza dell'interessato ed in alcun modo si sostituisce alla valutazione del competente organo amministrativo esercitando le potestà al medesimo riservate, potestà che potranno e dovranno essere invece esercitate dal Comune in conformità alla disposizioni che ne regolano l'esercizio con provvedimento eventualmente sindacabile in sede di giustizia amministrativa.

I limiti di cubatura

In riferimento alla condizione ostativa del superamento dei limiti di cubatura previsti dalla legge di condono edilizio, secondo quanto previsto all'art. 39 della legge 23 dicembre 1995, n. 724 (c.d. secondo condono edilizio), i limiti di cubatura stabiliti per la condonabilità delle opere (750 mc) eccezionalmente "non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia". Questo si riferisce al caso in cui l'opera abusiva sia stata realizzata in forza di un provvedimento successivamente annullato dall'autorità amministrativa o dal giudice amministrativo.

La ratio della previsione è, evidentemente, quella di consentire una più ampia condonabilità a coloro che abbiano edificato in forza di un titolo bensì illegittimamente - o illecitamente - rilasciato, ma soltanto quando il formale riconoscimento del vizio, con conseguente annullamento, sia intervenuto ex post.

Nel caso di specie non si è verificata tale situazione, poiché le opere abusive erano già ab origine sine titulo, essendo iniziate in data 11 ottobre 1991, quando la concessione edilizia era già di per sé divenuta inefficace, oltre ad essere stata anche formalmente sospesa con ordinanza sindacale.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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