Ordine di demolizione, destinatario e sanatoria edilizia: la lente della Cassazione

La Corte di Cassazione chiarisce alcuni aspetti del destinatario dell'ordine di demolizione e delle tempistiche degli effetti dell'accertamento di conformità

di Redazione tecnica - 12/03/2021

Chi è il destinatario dell'ordine di demolizione? La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia mediante accertamento di conformità blocca l'esecuzione della demolizione?

Ordine di demolizione, destinatario e sanatoria edilizia: la sentenza della Corte di Cassazione

Quando si parla di normativa edilizia, ma soprattutto quando si entra nello specifico di abusi edilizi, demolizioni e sanatorie, la giurisprudenza fornisce sempre spunti e chiarimenti molto interessanti. È il caso della recentissima sentenza 5 marzo 2021, n. 9097 con la quale la Suprema Corte di Cassazione risponde al ricorso presentato per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione.

Nel caso sottoposto ai giudici di Cassazione, il ricorrente lamenta la violazione del diritto dei comproprietari di un bene abusivo sul quale sarebbe stata emessa una procedura esecutiva senza notifica della ingiunzione a demolire, con violazione del diritto di difesa.

Secondo il ricorrente, inoltre, l'ordine di demolizione sarebbe stato emesso in pendenza di una istanza di sanatoria e fiscalizzazione di illecito edilizio ai sensi degli articoli 33 e 36 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) senza la verifica da parte del giudice dell'esecuzione volta ad accertare se e in quanto tempo fosse rilasciabile il titolo edilizio in sanatoria.

Ordine di demolizione: chi è il destinatario?

In riferimento alla prima contestazione, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento della giurisprudenza per il quale l'omessa notifica dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive.

È stato, infatti, precisato che l'ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso. Solo questi ha l'obbligo di attivarsi e di demolire il manufatto illecito, ripristinando lo stato dei luoghi. Se egli non ottempera all'ordine, è il pubblico ministero che dovrà curare l'esecuzione della sentenza secondo le procedure di legge. Consegue che i terzi comproprietari estranei al reato, non hanno invece nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non contrapporsi - al pari di qualsiasi altro soggetto che abbia eventualmente sull'immobile un diritto reale o personale di godimento - alla esecuzione dell'ordine di demolizione curata dal pubblico ministero. Da ciò deriva che le spese della demolizione - sebbene la misura finisca pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sul bene stesso, anche nell'ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l'attività abusiva - gravano ovviamente solo sul condannato.

L'accertamento di conformità blocca la demolizione?

In questo caso i giudici hanno verificato che l'istanza di sanatoria sarebbe stata presentata ai sensi degli articoli 33 e 36 del Testo Unico Edilizia in data 21 maggio 2019. L'ordine di demolizione è stato emesso il 14 novembre 2019 e quindi circa sei mesi dopo la presentazione della domanda. Consegue che al momento della decisione contestata la richiesta di sanatoria doveva ritenersi in ogni caso respinta ex lege, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del DPR 380/2001 secondo la quale la richiesta di permesso in sanatoria si intende rifiutata ove sulla stessa non intervenga una decisione entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata