Superbonus 110% e unità collabenti (F2): impianto di riscaldamento attestabile da un tecnico

L’Agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di fruizione del superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica su unità collabenti

di Redazione tecnica - 09/03/2021

Una unità collabente (categoria F/2) gravemente danneggiata, parzialmente diroccata per vetustà, in stato di abbandono da molti anni, priva di qualsiasi infisso, con muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati e sulla quale risulta impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto. Su questa unità collabente (situazione molto comune) è possibile accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dall'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)?

Superbonus 110% e unità collabenti: nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161 dell’8 marzo 2021 nella quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla possibilità di fruire dell’ecobonus 110% per le unità collabenti.

In particolare, nella suddetta unità collabente descritta, l’istante chiede se può fruire del bonus 110% per i seguenti interventi:

  • realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno;
  • installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;
  • installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

Mentre per le altre spese di ristrutturazione e manutenzione del manufatto, chiede se può beneficiare della detrazione del 50% prevista dalla vigente normativa.

Speciale Superbonus

La necessità dell’impianto di riscaldamento e l’APE iniziale

Dopo aver ricordato i presupposti della normativa e le ultime modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, relativamente agli interventi che accedono all’ecobonus 110% l’Agenzia delle Entrate è stata chiara e decisa, non lasciando spazio ad alcun fraintendimento: per gli interventi di efficientamento energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.

Nel caso, però, di intervento di demolizione e ricostruzione, la verifica della presenza dell'impianto di riscaldamento nell'edificio presuppone accertamenti di fatto che non possono essere effettuati in sede di interpello, ma sarà pertanto onere dell'Istante provare l'effettiva esistenza del predetto impianto mediante un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Ecobonus 110%, unità collabenti e impianto di riscaldamento

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il superbonus 110%, nella parte che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, riprende la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi elencati dal Decreto Rilancio. Stessa previsione per il sismabonus 110% che riprende le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che le stesse detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. I principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Edifici privi di APE

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che la Legge di Bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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