Tale determinazione sostituisce quella del 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, con la quale venivano stabiliti gli oneri dovuti dai soggetti inadempienti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale, nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (immobili oggetto di variazioni per interventi edilizi migliorativi non dichiarati dai titolari di diritti reali).
Con l’atto pubblicato in data odierna viene inoltre estesa l’applicabilità degli stessi importi anche alle altre due casistiche di inadempimento dell’obbligo dei titolari di diritti reali su immobili di procedere alla presentazione di un documento di aggiornamento in catasto, previste dalla recente normativa in materia di :
- fabbricati mai dichiarati in catasto o fabbricati rurali per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità (articolo 2, comma 36, del decreto legge 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, come sostituito dall’articolo 1, comma 339, della legge 296/2006,);
- autonomo censimento di porzioni di unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto, nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 (articolo 2, commi 41 e 42, del decreto legge 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006).
Fonte: www.agenziaterritorio.it