AGCM: Negli affidamenti non è possibile applicare criteri discriminatori su base territoriali

Ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 59/2010 non è possibile applicare criteri discriminatori su base territoriale

di Redazione tecnica - 25/03/2020

Con atto di segnalazione AS1649 del 29 novembre 2019 pubblicato sul Bollettino n. 9 del 2 marzo 2020, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha deliberato di adottare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito alla Determinazione del Comune di Genga n. 177/349 del 3 ottobre 2019, recante “Avviso pubblico di indagine di mercato per l’espletamento di procedure negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici”, riguardante il completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico ed ex strada provinciale “Gola di Frasassi”, nonché ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente.

Riconoscimento di maggior punteggio

Tale Determinazione, infatti, riconosceva il maggior punteggio attribuibile alle imprese operanti nel territorio di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento e per lavori svolti in favore di enti pubblici della Regione Marche.

Limitazione della platea di soggetti

Essa risulta, pertanto, idonea a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, e applica criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, e in violazione degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.

Annullamento della procedura

Nel termine normativamente previsto di sessanta giorni dal ricevimento del parere motivato, avvenuto in data 29 novembre 2019, il Comune di Genga non ha fornito alcun riscontro. Tuttavia, il 19 febbraio 2020, il Comune di Genga ha fatto pervenire copia della Determinazione n. 230_470 del 4 dicembre 2019, con cui l’Amministrazione interessata, sulla scorta del citato parere motivato dell’Autorità e della giurisprudenza in materia di revoca degli atti di aggiudicazione (provvisoria e definitiva), ha annullato l’intera procedura “in modo da evitare il ... successivo ricorso che potrebbe creare gravi danni alla stazione appaltante”. Pertanto, nella propria riunione del 25 febbraio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di non procedere all’impugnazione davanti al TAR Marche della menzionata Determinazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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