ANAC: Modalità operative presentazione candidature dei Soggetti aggregatori

Il Consiglio dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha approvato nella seduta dell'11 febbraio scorso la determinazione n. 2 recante "Applicazione del...

20/02/2015
Il Consiglio dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha approvato nella seduta dell'11 febbraio scorso la determinazione n. 2 recante "Applicazione dell'art. 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014 pubblicato in GU n. 15 del 20 gennaio 2015".

Con la nuova determinazione sono definite le modalità operative per la presentazione delle candidature all'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decrteo-legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

La determinazione è servita all'ANAC per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del DPCM 11/11/2014 in cui è precisato che "L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco".

Nella determinazione l'ANAC precisa che i soggetti che intendono avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei Soggetti aggregatori (art. 9, comma 2 decreto-legge n. 66/14 convertito dalla legge n. 89/2014), sono tenuti ad inviare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della determinazione sulla Gazzetta Ufficiale, richiesta formale all'Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio UMABS.

Alla richiesta deve essere allegato un file Excel pre-impostato (disponibile sul portale www.anticorruzione.it sezione Servizi - Modulistica). Le informazioni richieste riguardano denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l'attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse negli anni 2011, 2012, e 2013 (separatamente per ogni anno). E' necessario inoltre elencare denominazione e codice fiscale ed eventuali variazioni occorse nel periodo 2011-2013 (separatamente per ogni anno) di tutti i singoli soggetti di cui esso si compone. Se non sono occorse variazioni nel periodo di riferimento, le colonne relative agli anni 2011, 2012, 2013 dovranno essere ripetute con le medesime informazioni.

Il file Excel, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti (conservando il formato e i vincoli originari), va inviato, insieme alla lettera di richiesta di accreditamento, via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
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