ANCE: Positivo il commento sul DL. n. 102/2013

La pubblicazione sul S.O. n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 del Decreto legge n. 102/2013 recante "Disposizioni urgenti in materia di I...

09/09/2013
La pubblicazione sul S.O. n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 del Decreto legge n. 102/2013 recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" ha certamente trovato i favori della principale associazione del settore delle costruzioni, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE).

L'ANCE ha parlato di un provvedimento che, accogliendo molte delle misure a lungo invocate dal settore come essenziali, mette le costruzioni al centro delle politiche di rilancio dell'economia. Nella versione definitiva del DL sono confermate, infatti, alcune importanti novità per il settore delle costruzioni, tra le quali: l'esclusione dell'IMU per le abitazioni invendute dalle imprese di costruzioni, gli strumenti per far ripartire i mutui per l'acquisto di immobili residenziali da parte delle famiglie, la proroga delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari relativi a piani urbanistici particolareggiati, la riduzione della tassazione per le locazioni a canone concordato (cedolare secca) e il rifinanziamento dei Fondi per il sostegno all'acquisto e alla locazione di abitazioni per i soggetti economicamente deboli.

IMU
Il DL n. 102/2013 prevede:
  • l'abolizione della seconda rata dell'IMU per il 2013 relativamente ai "fabbricati .costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";
  • l'esenzione dall'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'IMU dovuta per i medesimi fabbricati.

Per quanto concerne l'abolizione della seconda rata 2013 e l'esenzione a regime dal 2014, queste sono subordinate a 2 condizioni:
  • la classificazione in bilancio dei fabbricati "invenduti" tra le Rimanenze;
  • i suddetti fabbricati non devono essere in ogni caso locati.

A tal fine, l'esenzione è comunque riconosciuta a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, fintanto che il fabbricato rimane destinato alla vendita.

Cedolare secca per locazione a canoni concordati
Viene stabilita la riduzione del prelievo sui redditi derivanti dalla locazione "a canoni concordati" di immobili residenziali, per i quali il locatore abbia optato per la "cedolare secca". Per questi l'imposta sostitutiva si applicherà, già a partire dal periodo d'imposta 2013, nella misura del 15% (e non più del 19%). La riduzione della percentuale d'imposta non riguarda le locazioni "a canone libero" di immobili residenziali, per i quali il locatore abbia optato per la "cedolare secca", che continua, quindi, ad applicarsi nella misura del 21%.

A cura di Gabriele Bivona
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