APE a 30 euro: il CNI chiede il ritiro del bando

Pochi giorni fa, nell'articolo "Ape a 30 euro: un nuovo bando pubblico che svaluta le competenze tecniche" abbiamo evidenziato il caso dell'Avviso di indagin...

13/11/2017

Pochi giorni fa, nell'articolo "Ape a 30 euro: un nuovo bando pubblico che svaluta le competenze tecniche" abbiamo evidenziato il caso dell'Avviso di indagine esplorativa pubblicato da A.L.E.R. (Azienda Lombarda di edilizia residenziale) di Pavia- Lodi (si tratta di un ente pubblico) per redazione di 98 attestati di prestazione energetica a poco più di 30 euro cadauno, chiedendo quali sarebbero state le mosse del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC).

La prima è subito arrivata. Il CNI, con la sua consueta attività di monitoraggio dei bandi di gara di progettazione, ha rilevato l'anomalia del bando in questione ed inviato una nota all'A.L.E.R. di Pavia-Lodi e per conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la quale ha richiesto la sospensione della gara al fine di correggere la predetta anomalia, che renderebbe illegittima la procedura di gara.

Nel dettaglio, il CNI ha ricordato che dal 27 luglio 2016 è in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (Gazzetta Ufficiale 27/07/2016, n. 174) in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica.

Come indicato, inoltre, nell'attuale versione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), modificata dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo), sono previsti dei paletti ben specifici per l'importo posto a base d'asta per incarichi di progettazione. In particolare, per quanto riguarda i servizi di architettura e ingegneria resi nei confronti di amministrazioni pubbliche l'art. 24, il comma 8 del Codice Appalti lega l’importo da porre a base di gara all'utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri), che il successivo comma 8-bis prevede il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e che il comma 8-ter vieta per la stazione appaltante di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

Anche l'ANAC, con le Linee Guida n.1/2016, ha precisato che:

  • al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
  • per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. lii par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Il CNI ha evidenziato come dalla documentazione pubblicata dall'A.L.E.R. di Pavia-Lodi "si evince che, nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri" come è possibile verificare dal documento in allegato.

Nello specifico, il CNI ha segnalato che, per il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, si è fatto riferimento ad un edificio che misura m 130 x 11 x 25 pari a mc 37.500, come desumibile dalla documentazione allegata al bando. Si è stimato un costo di costruzione di 330 € mc, per cui il costo complessivo è di 11.797.500 euro suddivisi in termini tipici tra edilizia, strutture e impianti sanitari termici ed elettrici:

  • Edilizia € 5.800.000,00;
  • Strutture € 2.900.000,00; Impianti Sanitari € 800.000,00; Impianti Termici 1.350.000,00 ; Impianti Elettrici 850.000,00.

La prestazione di attestazione energetica è richiesta a seguito di ultimazione di lavori per l'intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per cui sono disponibili i dati di stato di fatto e di progetto a base della stessa. La prestazione è stata quindi ricondotta alla aliquota Q.dl.05 della Tav. 2 del DM 17/06/2016, sulla base del quadro economico riferito alle opere esistenti (art. 3 del DM). Il corrispettivo da porre a base gara risulta pari a: € 21.938,31 a mc pari a circa 8 volte quello posto a base di gara.

Per questo motivo, il CNI ha richiesto la sospensione della gara al fine di correggere la predetta anomalia, che renderebbe illegittima la procedura di gara.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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