Abusi, condono edilizio e diritti dell'uomo: nuovo intervento della Cassazione

Le nuove costruzioni in assenza di permesso di costruire in zona vincolata non possono ottenere il sanatoria (sia condono che accertamento di conformità)

di Redazione tecnica - 02/02/2021

In presenza di vincoli paesaggistici non è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria, sia tramite legge speciale (condono edilizio) che tramite procedure ordinarie (accertamento di conformità). Vale anche in presenza di situazioni "particolari" in cui l'abusivo si appella alla convenzione sui diritti dell'uomo?

Abusi edilizi: nuova sentenza della Corte di Cassazione

È un tema molto particolare, già affrontato dalla giurisprudenza, ma che merita un nuovo approfondimento sfruttando la sentenza n. 2282/2021 della Corte di Cassazione entrata nuovamente su questa delicata tematica.

Il ricorso

Propone ricorso in ultimo grado di giudizio, il proprietario di un immobile abusivo che chiede la sospensione dell'ordinanza di demolizione emessa da un'amministrazione comunale, in primo luogo perché è ancora in attesa di una risposta alla sua domanda di condono edilizio e poi perché l'immobile abusivo è la sua unica residenza, appellandosi alla convenzione dei diritti dell'uomo.

Vincoli paesaggistici, giudici di esecuzioni e richiesta di sanatoria

Il principio è ormai risaputo: non è possibile condonare un abuso edilizio realizzato in zona vincolata. Spetta, come confermato dalla Corte di Cassazione, al giudice dell'esecuzione, in presenza di una richiesta di sanatoria, il controllo sulla legittimità e requisiti dell'emanazione della sanatoria stessa. E lui stesso, in presenza di una richiesta di sanatoria ancora in "pendenza", verifica i possibili esiti o i tempi di definizione della procedura. E poi la conferma: tutte le nuove costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire in zona vincolata non potranno mai ottenere la sanatoria. Nel caso analizzato, dunque, la costruzione realizzata all'interno di un'area verde tutelata "esclude ogni possibilità di sanatoria", dicono i giudici. Una cosa su cui si era già espresso il giudice dell'esecuzione.

Il recupero urbanistico

In realtà c'è una postilla al diniego della sanatoria in zona vincolata: il recupero urbanistico degli abusi è consentito per gli insediamenti abusivi, cioè ai nuclei di espansione abitativa di una certa consistenza, cui si correla la difficoltà sociale di un ripristino generalizzato "e non - si legge nella sentenza - alle situazioni di diffusione sul territorio rurale di piccoli abusi, ciò in quanto la norma non vuole imporre alle regioni o alle amministrazioni comunali, l'obbligo di considerare gli insediamenti abusivi ai fini del recupero, ma quello di affiancare una speciale tipologia di variante a quelle già contemplate dell'ordinamento urbanistico, demandando alle regioni la disciplina di dettaglio".

Nel caso analizzato è vero che il Comune ha individuato i territori da sanare dal punto di vista urbanistico, ma il provvedimento di variante non è stato mai ultimato, "impedendo alla Corte ogni possibilità di valutazione".

Reati edilizi e diritto all'inviolabilità del domicilio

Spiega la Corte di Cassazione che, in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto assoluto alla inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. Demolizione che non contrasta neppure con il diritto al rispetto della vita privata a familiare e del domicilio. Non esiste, infatti, un diritto "assoluto" ad occupare un immobile anche se abusivo, solo perché casa familiare. E la demolizione, spiegano i giudici, non viola il diritto astratto a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto alla collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tuelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato.

Demolizione non ha funzione punitiva

L'ordine di demolizione, spiega la Corte di Cassazione, non ha una funzione punitiva, ma "assolve a una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato e costituisce un atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente suppletivo del giudice penale, con la conseguenza che non si pone in rapporto alternativo con l'ordine omologo impartito dalla Pubblica Amministrazione". Ma devono essere i giudici a valutare caso per caso e quindi se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione del destinatario della misura, per bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione e l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo. Quindi è sempre il giudice che decide se l'ordine di demolizione si può ritenere giustificato. Nel caso analizzato, il proprietario dell'immobile abusivo, ha dichiarato di averlo realizzato e destinato a sua abitazione principale e poi di aver presentato istanza di condono. Ma, spulciando le carte, i giudici hanno scoperto che la particella dove insistono le opere abusive era stata oggetto di divisione e su nessuna delle due esisteva una istanza di condono. L'abuso, tra l'altro, è stato realizzato diversi anni prima rispetto al momento in cui il ricorrente vi sarebbe andato ad abitare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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