Abusi edilizi: aerofotogrammetrie e aumento di volume

La Corte di Cassazione entra nel merito della data per la prova della realizzazione di un abuso edilizio e l’utilizzo delle aerofotogrammetrie

di Giorgio Vaiana - 29/03/2021

Occupazione di proprietà private, foto "storiche" e aerofotogrammetrie. Ecco gli "ingredienti" della sentenza della Corte di Cassazione n. 10792/2021.

La proprietà del 1955

Bisogna fare un salto indietro nel tempo per avere chiara l'intera vicenda e la sentenza. Perché i giudici della corte di Cassazione si rifanno proprio a questa data per verificare lo stato dei luoghi nel passato e nel presente, che è stato oggetto di disputa legale. Ma già nel 1955 le cose erano così, come contestate dal vicino della donna portata in giudizio. Un dato molto importante per la decisione finale.

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L'aerofotogrammetria

Secondo la difesa, le aerofotogrammetrie del 2007 e del 2008 mostrerebbero come la donna abbia, non solo aumentato i volumi del fabbricato, ma invaso gli spazi di proprietà del vicino. La donna ha acquistato questo terreno proprio nel 2007. Ma la foto aerea del 1955 ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che "l'invasione" del terreno era risalente proprio a quell'anno. Per questo, si legge nella sentenza, è ragionevole pensare "che la ristrutturazione edilizia fatta su un manufatto che era già presente sul terreno altrui fornisce ragionevole giustificazione dell'affidamento riposto dall'acquirente sull'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale del fondo altrui occupato".

Aumento del volume

Viene contestato l'aumento del volume del fabbricato. Ma, dicono i giudici, la maggiore volumetria può dipendere anche da un'altezza più ampia e non dalla maggiore superficie occupata che, comunque, sarà riscontrabile in sede di condono, visto che è stata presentata una richiesta di sanatoria edilizia. Quindi il vicino, si legge nella sentenza, avrebbe dovuto far riferimento, non al possibile aumento della volumetria, ma all'incremento della superficie occupata dopo il 2007. Per i giudici, dunque, si parla di "travisamento delle prove", visto che non sono stati reinterpretati gli elementi di prova valutabili, ma non ne è stata verificata l'esistenza stessa. Non vale, concludono i giudici, la richiesta della difesa di rivalutare il fatto, visto il possesso ultraventennale della parte di terreno in cui sorge l'immobile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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