Abusi edilizi, stato legittimo, ante ’67 e centro abitato: interviene il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato: “…la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza”

di Redazione tecnica - 08/04/2024

Tra le novità più rilevanti inserite negli ultimi anni all’interno del d.P.R. n. 380/2001 vi è certamente il comma 2-bis, art. 9-bis che, colmando un vuoto normativo durato a lungo, ha definito per la prima volta la condizione di “stato legittimo” degli immobili e delle unità immobiliari.

Lo stato legittimo e i centri abitati

Una definizione che cambia in funzione del fatto che l’immobile o l’unità abitativa siano:

  • provvisti di titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa;
  • siano stati edificati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Per questi ultimi esistono due date chiave che fanno da spartiacque:

  • il 1942 che con la Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica) ha previsto l'obbligo di dotarsi di licenza edilizia nelle aree già urbanizzate (centri abitati);
  • il 1967 che con la Legge n. 765/1967 (Legge Ponte) ha esteso a tutto il territorio nazionale l'obbligo di licenza edilizia anche fuori i centri abitati.

È chiaro che prima di questi anni è possibile trovarsi di fronte territori già dotati di piani regolatori e regolamenti edilizi.

Al fine di agevolare la prova di tale stato legittimo dell’immobile è consentito attingere ai titoli abilitativi relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative.

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