Affidamento diretto, frazionamento artificioso e documentazione carente: interviene ANAC
ANAC contesta il frazionamento artificioso degli incarichi e la carenza del Documento di indirizzo alla progettazione in tre affidamenti per opere di messa in sicurezza idrogeologica.
La corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara risulta essere fondamentale anche e soprattutto per la scelta della procedura di affidamento. Relativamente ai servizi di ingegneria e architettura, l’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) prevede due modalità (oltre alla procedura aperta sempre attivabile) funzione dell’importo a base di gara:
- se inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- se superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie UE: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Affidamento diretto e frazionamento artificioso: nuova delibera ANAC
L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi della giustizia amministrativa e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Quest’ultima chiamata ad intervenire come nel caso della delibera n. 133 del 2 aprile 2025 che ci consente di approfondire il tema legato alla scelta delle procedure di affidamento e al frazionamento artificioso degli incarichi.
In nuovo caso oggetto dell’intervento dell’Anticorruzione riguarda un procedimento di vigilanza su tre affidamenti relativi alla progettazione di interventi di messa in sicurezza in tre aree distinte del territorio comunale.
In due casi era stato utilizzato l’affidamento diretto, nel terzo una procedura negoziata. I corrispettivi per la progettazione risultano, infatti, rispettivamente pari a circa 117.000 €, 110.000 € e 200.000 €, oltre oneri di legge.
Dall’istruttoria avviata a seguito di segnalazione, sono emerse tre criticità:
- l’assenza del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e di altri atti propedeutici;
- l’incompletezza delle verifiche sui requisiti generali e speciali degli affidatari;
- la suddivisione degli incarichi in lotti distinti, senza evidenze tecniche che giustificassero tale scelta.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 2 aprile 2025, n. 133IL NOTIZIOMETRO