Al via lo Sportello Unico per l'Edilizia: scarica gratis il DPR n. 380/2001 coordinato

Al via lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che costituirà da oggi l'unico punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative r...

12/02/2013
Al via lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che costituirà da oggi l'unico punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, e che fornirà una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.

Lo ha previsto l'art. 13 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.134, che ha introdotto importanti misure di semplificazione per l'attività edilizia che hanno interessato lo sportello unico per l'edilizia e la conferenza di servizi nella procedura per il rilascio del permesso di costruire (art. 5 e 20 DPR 380/2001) nonché la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune semplificazioni in tema di Scia e Dia.

Il SUE avrà il compito di acquisire presso le amministrazioni competenti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Tutti gli atti richiesti saranno, dunque, trasmessi dallo sportello unico per l'edilizi, mentre gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non potranno più trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Il permesso di costruire
Per il rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi gli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
  • il parere della azienda sanitaria locale (ASL);
  • il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
  • le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche;
  • l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari;
  • l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;
  • l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo;
  • gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia;
  • il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
  • gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
  • il nulla osta dell'autorità competente in materia di aree naturali protette.

Per la presentazione, il rilascio o la formazione dei titoli abilitativi, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Se entro il termine istruttorio di 60 giorni non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

Immobili sottoposti a vincoli
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

A cura di Gabriele Bivona
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