Inoltre, una persona fisica che ha esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito a cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all'IVA, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell'ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Se, invece, tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, tale persona deve essere considerata come esercente un'attività economica e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Il fatto che la stessa persona sia un agricoltore forfettario è al riguardo irrilevante.
Queste è la posizione espressa dalla Corte Europea con la sentenza C-180/2010 in merito al ricorso presentato da un contribuente polacco.
A cura di Ilenia
Cicirello