Autorità LL.PP.: Determinazione n. 5/2013 su servizi e forniture

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha pubblicato la Determinazione 6 novembre 2013, n. 5 recante "Linee guida ...

14/11/2013
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha pubblicato la Determinazione 6 novembre 2013, n. 5 recante "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture".
La determinazione fa seguito alla consultazione on line conclusasi nel settembre 2013.
Nell'ambito della propria attività istituzionale l’Autorità ha potuto constatare l’esistenza di diffuse criticità in relazione alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, come definiti dall’art. 3, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163.
Tali fasi sono regolamentate dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento), secondo una disciplina in larga parte modellata su quella dei contratti di lavori, e collocata nella parte IV e V del Regolamento, riferita a:
  • contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari (da art. 271 ad art. 338); in particolare, i titoli di interesse sono dedicati a:
    • programmazione ed organi del procedimento;
    • esecuzione del contratto e contabilità;
    • verifica di conformità;
  • contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali (da art. 339 ad art. 350), la cui disciplina è articolata in tre titoli, rispettivamente dedicati a:
    • servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria;
    • servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria;
    • organi del procedimento e programmazione nei settori speciali.

La determinazione è suddivisa nei seguenti cinque paragrafi:
  1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità
  2. Programmazione.
  3. Progettazione
  4. Esecuzione del contratto
  5. Modifiche soggettive del raggruppamento in corso di esecuzione

Nel primo paragrafo l’Autorità precisa che la progettazione di servizi e forniture è disciplinata dagli artt. 279 e 280 del Regolamento, in attuazione alla delega contenuta negli artt. 5, comma 5, lett. d) e 94 del Codice; quest’ultimo, in particolare, prevede che il Regolamento stabilisca “i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice”. Ai sensi dell’art. 279 del Regolamento, la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello e si propone di identificare, nel maggior dettaglio possibile, l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura.
Con riferimento al contenuto della progettazione l’Autorità osserva che, da un punto di vista funzionale, la predisposizione di un progetto preciso e di dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni della stazione appaltante, appare come uno strumento indispensabile per ovviare al fenomeno di porre in gara non specifici servizi ma categorie di servizi (come spesso avviene in alcuni settori, si pensi ad es. a quello informatico), il cui contenuto è oggetto di specificazione successiva all’atto della richiesta di esecuzione: quest’ultima interviene, in sostanza, a valle di un contratto spesso strutturato come “contratto quadro” o “aperto”.
Tale circostanza, peraltro, può rivelarsi limitativa della concorrenza, disincentivando la partecipazione alle gare d’appalto per le piccole e medie imprese che non sono in grado di garantire l’ampia gamma dei servizi compresi nelle categorie oggetto di gara.

In allegato il testo integrale della determinazione.

A cura di Gabriele Bivona

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