Balzi e balzelli: comparto edile sempre più sotto attacco

Ed eccoci di nuovo a dover cercare di correre ai ripari. In questi giorni, in concomitanza con i lavori delle nostre rappresentanze politiche, sul Documento ...

07/11/2019

Ed eccoci di nuovo a dover cercare di correre ai ripari. In questi giorni, in concomitanza con i lavori delle nostre rappresentanze politiche, sul Documento Economico Finanziario, abbiamo sentito di tutto, dalle tasse sulle merendine a quelle sulle auto, alcune esistenti altre no, ma ai più è sfuggito il contenuto dell’art. 4 del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019).

L'art. 4 del D.L. n. 124/2019 prevede la modifica del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con l'inserimento del nuovo art. 17-bis recante "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera".

In esso si legge l’introduzione di un farraginoso sistema di versamento di ritenuta fiscale sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera, che l’impresa appaltatrice o affidataria dovrà trattenere.

Dopodiché l’impresa, dovrà versare l’ammontare complessivo al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo sulla scadenza, su uno specifico conto corrente bancario o postale, comunicatogli dal Committente (Committente-Impresa appaltatrice-imprese subappaltatrici).

A questo punto, il Committente, che ha ricevuto tali somme, necessarie all'effettuazione di tale versamento provvede ad eseguirlo, senza poterlo portare in compensazione per proprie posizioni creditorie, indicando nella delega i codici fiscali dei soggetti per conto del quale il versamento è eseguito.

CONSIDERAZIONI

Ci si domanda innanzitutto il perché della complicazione degli iter. Tali ritenute ricordano quelle operate ai lavoratori autonomi che, seppur non condividiamo, presentano una procedura più snella in quanto la ritenuta è trattenuta alla fonte dal Committente (sostituto d’imposta) che provvede ad operare il versamento dovuto, certificandone poi al professionista l’avvenuto versamento.

Non si comprende come mai quanto introdotto nel D.E.F. viene conteggiato, versato dal committente all’impresa, che lo raccoglie, lo reinvia al committente che a sua volta verserà allo Stato.

Oltre al sistema complesso immaginate in una contestazione le operazioni da effettuare al fine di accertare le responsabilità ed i dispendi sia in termini di tempo che economici , oltre al fatto che le imprese subappaltatrici saranno doppiamente penalizzate non potendo compensare eventuali crediti con l’erario.

CONCLUSIONI

Su tale disposizione normativa, Inarsind Latina (associazione di intesa sindacale di ingegneri ed architetti liberi professionisti) insieme ad Adc Latina (Associazione di Dottori Commercialisti), ognuno per il proprio settore,ritengono di poter concludere che il comparto edile Italiano, che ancora annovera molte piccole imprese artigiane, difficilmente riuscirà fare fronte a tali iter.

Attualmente risulta già abbastanza complessa la gestione per loro del cantiere in se, hanno dovuto negli anni adeguarsi a norme forse troppo “pesanti” per le piccole realtà economiche al punto che ancora alcune di esse non riescono a tenere il passo e a strutturarsi , ora con tali imposizioni che fine faranno?

Saranno in grado di crescere come pensa il nostro Governo?

Inarsind Latina, data la propria esperienza nel territorio laziale, avendo a che fare con i cantieri, di piccole e medie dimensioni, in piccole realtà territoriali, insieme alla sezione provinciale di ADC che ha il polso della situazione fiscale delle piccole e medie imprese edili, ritengono di poter concludere che gli effetti derivanti da tale disposto normativo potrebbero essere due, entrambi devastanti, ovvero o la chiusura della ditta, oppure un ritorno alla clandestinità, il che , anche in termini di sicurezza sarà il suicidio del comparto edile.

A cura di arch. Natalia Guidi - Presidente di Inarsind Latina
dott. Andrea Borsato - Presidente di A.D.C. di Latina

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