Barriere architettoniche: non serve il permesso di costruire senza alterazione sagome degli edifici

Con sentenza n. 38360 depositata in Cancelleria il 18 settembre 2013, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha avuto modo di chiarire aspetti legati...

04/10/2013
Con sentenza n. 38360 depositata in Cancelleria il 18 settembre 2013, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha avuto modo di chiarire aspetti legati alla costruzione di una rampa per accesso disabili che abbia alterato la sagoma dell’edificio sul quale la rampa è poggiata.
Secondo la normativa in vigore, è corretto parlare del fatto che occorre assicurare agli invalidi l’accesso all’edificio con un vero e proprio diritto nel vedere eliminate le barriere che si pongono tra lui e la fruizione dell’edificio stesso, tuttavia è importante comprendere che la validità dell’operazione è legata alla definizione stessa di barriera architettonica, ossia all’opera funzionale tecnicamente e necessariamente atta a garantire accessibilità, adattabilità e visibilità di edifici privati.
Nel caso in esame, però, considerato il fatto che l’opera in questione altera la sagoma dell’edificio, non è possibile ipotizzarne la costruzione sic et simpliciter.
Trova applicazione, però, il DPR 380/2001 che, all’articolo 22 evidenzia come sia possibile procedere attraverso DIA o SCIA, dietro opportuna valutazione della consistenza delle opere realizzate.

A cura di Gabriele Bivona

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