Bonus Irpef di 80 euro in busta paga a partire da maggio 2014

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 95 del 24/04/2014) del Decreto Legge n. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia...

29/04/2014
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 95 del 24/04/2014) del Decreto Legge n. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, tra le altre cose, ufficializza il bonus Irpef per lavoratori dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto la circolare n. 8/2014 recante "Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati" che definisce finalità e modalità di fruizione del credito di 80 euro.

In particolare, l'art. 1 del D.L. n. 66/2014, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito d'imposta (non concorre alla formazione del reddito) di importo pari:
  • a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
  • a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha prontamente chiarito che il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda e sarà erogato dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

Chi sono i soggetti beneficiari del Bonus?
Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
  • dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR);
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, l).
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell'art. 13 del TUIR. Non rileva la circostanza che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del medesimo TUIR.

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell'art. 13 del TUIR).

Importo del credito
Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

La tempistica per il 2014
I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d'imposta
I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

Cosa fare nel caso di credito non spettante
I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

A cura di Gabriele Bivona
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