Bonus combinato Eco-Sisma: dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti su Ecobonus e Sismabonus congiunti

L’Agenzia delle Entrate interviene sul bonus combinato Eco-Sisma fornendo dei chiarimenti sulla corretta fruizione Ecobonus e Sismabonus congiunti

di Redazione tecnica - 14/11/2020

L’ecosismabonus, bonus fiscale per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico (sismabonus) e alla riqualificazione energetica (ecobonus), può essere fruito dai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"? Inoltre, tale bonus può essere esteso ad ulteriori interventi di efficientamento energetico quali, ad esempio, la sostituzione della centrale termica o l'installazione di collettori solari eseguiti nell'ambito del medesimo intervento edilizio?

Bonus combinato Eco-Sisma: la domanda all’Agenzia delle Entrate

Sono questi i due interessanti quesiti sottoposti dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito dei chiarimenti con la risposta n. 549 del 13 novembre 2020 recante “Articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazione bonus combinato sisma-eco”, entrata nel merito della fruizione della detrazione fiscale prevista per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Bonus combinato Eco-Sisma: il quadro normativo

L’art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013, introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera a), n. 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018) prevede che “Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio”.

Bonus combinato Eco-Sisma: i presupposti

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i presupposti per potere beneficiare della agevolazione congiunta per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico:

  • edificio ricadente nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • l'intervento deve riguardare una parte comune di edificio condominiale;
  • l’intervento deve interessare l'involucro dello stesso con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Detta agevolazione, inoltre, ricalcando gli stessi requisiti e ambiti applicativi delle due agevolazioni singole (ecobonus e sismabonus) può essere fruita anche dai soggetti IRES:

  • da una parte, con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali":
  • dall’altra, analoga considerazione deve essere effettuata per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus).

Bonus combinato Eco-Sisma: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base di queste considerazioni, la detrazione congiunta ecosismabonus prevista dal citato art. 14, comma 2-quater.1 del decreto legge n. 63/2013, può  essere fruito, in alternativa alle agevolazioni "ecobonus" e "sismabonus", dai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come " strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

In riferimento alla locuzione “parti comuni di edificio residenziale”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In tal caso, pertanto, l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Bonus combinato Eco-Sisma: le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale

In merito alle modalità di fruizione della detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per il quale i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono alla detrazione del 110 percento (c.d "Superbonus") ai sensi del precedente art. 119 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di:

  • sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cd. sconto in fattura) e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le relative modalità attuative sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Bonus combinato Eco-Sisma: gli altri interventi

In riferimento al secondo quesito, gli interventi di sostituzione della centrale termica o l'installazione di collettori solari eseguiti nell'ambito del medesimo intervento edilizio, nel presupposto che presentino i requisiti per essere inclusi tra gli interventi di riqualificazione energetica, potranno essere ammissibili alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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