CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2006 è stata pubblicata lam Circolare 3 novembre 2006, n. 1733 del Ministero delle Infrastrutture recante: “Ar...

10/11/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2006 è stata pubblicata lam Circolare 3 novembre 2006, n. 1733 del Ministero delle Infrastrutture recante: “Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. La circolare interviene sul problema sulla possibilità di adozione del provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili dando utili indicazioni in merito:
  • all’individuazione degli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
  • fornendo indicazioni di massima sulle modalità operative.
Relativamente al primo punto, la circolare precisa che a livello operativo, ciascun provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall’ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione dell’avvio del procedimento, eventuale partecipazione del destinatario, ecc.), un procedimento amministrativo volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli elementi essenziali per l’emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto stesso.

Per quanto concerne le modalità operative per l’emanazione del provvedimento interdittivo, nella circolare viene precisato che il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità:
  • che la stessa sia pari alla durata della sospensione;
  • che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere superiore a due anni.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere una autocertificazione concernente l’essere stati o meno destinatari di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio: tale richiesta trova il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera e) dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati