Casellario giudiziario: dall'ANAC indicazioni sul rilascio del certificato

Ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal Codice, le stazioni appaltanti nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (...

23/01/2018

Ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal Codice, le stazioni appaltanti nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche) devono barrare il riquadro che contiene il riferimento all'art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell'apposito campo, motivo e finalità della richiesta.

Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con un comunicato del Presidente Raffaele Cantone in cui sono state fornite indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle richieste di rilascio del certificato del Casellario Giudiziale.

In particolare, con riguardo alla verifica dei requisiti generali degli operatori economici nelle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; art. 38 D.lgs. n. 163/2006 per le procedure soggette alla previgente disciplina), le richieste relative al certificato del Casellario Giudiziale vengono inoltrate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e carichi pendenti), anziché dell'art. 39 T.U..

Ta tal fine, l'ANAC ha chiarito che, ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal Codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che contiene il riferimento all'art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell'apposito campo, motivo e finalità della richiesta.

Non è opportuno, invece, in tali casi utilizzare il riferimento all'art. 28 T.U., che disciplina la facoltà, per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.). La certificazione ex art. 28 T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l'altro, non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di condanna, rilevanti ai sensi dell'art. 80, primo comma, D.Lgs.n. 50/2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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